Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 18917 del 5 maggio 2023 (UP 23 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Borasio
Rifiuti.Deposito incontrollato e responsabilità
In tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell'area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicché l'omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato. La protrazione di un deposito incontrollato pur da altri realizzato – cheintegra di regola gli estremi di un reato permanente – determina il concorso nel reato del successivo detentore, che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), va individuato non solo nel produttore di rifiuti, ma anche nel soggetto che ne è in possesso.
TAR Veneto Sez. II n. 606 del 5 maggio 2023
Beni culturali.Sanzione pecuniaria art. 160, comma 4 dlv 42-2004
La previsione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 160, comma 4 dlv 42\2004 ha carattere derogatorio rispetto all’ordinaria misura del ripristino ed è onere della parte che ne invoca l’applicazione dare prova della ricorrenza dei presupposti di applicazione. Nel sistema delineato dal legislatore, all'amministrazione si impone un impegno istruttorio-motivazionale qualificato non già allorquando si tratti di applicare il paradigma sanzionatorio tipico, rappresentato dalla demolizione - quale facere idoneo a soddisfare l'interesse pubblico risiedente in re ipsa nella rimozione dell'illecito e nella ricostituzione dell'assetto urbanistico-edilizio violato -, bensì allorquando si tratti di adottare, in via alternativa e sussidiaria rispetto ad esso, la misura pecuniaria e di giustificare, quindi, adeguatamente e specificamente una simile determinazione in ragione dell'impossibilità di ripristino senza pregiudizio per la porzione legittima di edificio (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 1488 del 8 maggio 2023
Urbanistica.Ampliamento di edificio quale pertinenza
L’ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma parte integrante dell'edificio e privo di autonomia rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato. Non può considerarsi pertinenza l’ampliamento di un edificio che per la relazione di congiunzione fisica con esso ne costituisca parte
Cass. Sez. III n. 18267 del 3 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Pepe
Urbanistica.Opere in zona sismica e sanatoria
Il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cioè la cosiddetta “doppia conformità", richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
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