Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 7404 del 25 febbraio 2021 (PU 21 gen 2021)
Pres. Izzo Est. Scarcella Ric. Pisano
Urbanistica.Reati edilizi e momento consumativo
In tema di reati edilizi, ogniqualvolta intercorra uno iato tra la data di accertamento e quella della sentenza di primo grado, occorre un quid pluris al fine di poter desumere che l’attività illecita si è protratta in epoca successiva all’accertamento, così da dimostrare la non intervenuta cessazione della condotta antigiuridica. Se è ben vero che deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione, di talché, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, è tuttavia altrettanto vero che lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento
TAR Umbria Sez. I n. 152 del 2 marzo 2021
Ambiente in genere.VIA e principio di precauzione
L’ordinamento, nell’indicare in termini generali gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (con gli allegati alla parte seconda del Codice dell’ambiente) e nel prevedere, in chiave di maggior tutela ambientale, la riduzione delle soglie dimensionali degli interventi da sottoporre a screening (con le Linee guida di cui al d.m. n. 52/2015), ha individuato il punto di equilibrio tra le esigenze presidiate dal principio di precauzione e gli interessi economici antagonisti (sdegnalazione Avv. M. Bromuri)
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 142 del 10 febbraio 2021
Rifiuti.Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e concentrazioni soglia di rischio (CSR)
Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali il cui superamento qualifica un sito come potenzialmente inquinato, circostanza che comporta la necessità di effettuarne la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito specifica. Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono invece i livelli di contaminazione specifici -individuati con l’analisi rischio sito specifica- il cui superamento qualifica un sito come effettivamente contaminato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e la bonifica.In sintesi la CSC deve considerarsi un valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, mentre la CSR identifica il livello di contaminazione residua accettabile, calcolato mediante analisi di rischio, sul quale impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica (Allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del d.lgs. 142/2006).
Corte costituzionale sent. n. 29 del 3 marzo 2021
Oggetto: Paesaggio - Beni culturali - Norme della Regione Puglia - Turismo rurale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 20 del 1998 - Previsione che sono consentiti e fatte salve le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici di interesse storico o artistico, al fine della trasformazione in strutture ricettive - Eventuale ampliamento vincolato alla conservazione e al recupero di manufatti sotterranei preesistenti.
Dispositivo: non fondatezza
Cass. Sez. III n. 6528 del 19 febbraio 2021 (PU 20 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Andreazza Ric. Calia
Acque.Nozione di scarico
Per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli, appunto, delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 145 del 12febbraio 2021
Rifiuti.Bonifica e competenze
La presenza di un sito di interesse nazionale ex art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 non cancella la competenza provinciale prevista dall'art. 244, d.lgs. n. 152 circa l'individuazione del responsabile dell'inquinamento e la diffida a predisporre la messa in sicurezza e la bonifica. Al Ministero spetta la competenza sul contenuto della bonifica, come stabilito dal comma 4 dell'art. 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 , ossia la decisione sulla tipologia e sulle modalità tecniche dell'intervento
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