Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4339 del 6 luglio 2020
Urbanistica.Zone bianche
L’Amministrazione, prima di applicare il regime supplementare contenuto nella disposizione, ha l'obbligo di verificare preliminarmente l'idoneità dello strumento pianificatorio generale a permettere il compiuto scrutinio del merito della domanda. Infatti l’ultimo comma dell’art. 4 presuppone, per la sua diretta applicabilità, l'inesistenza di un regime pianificatorio capace di consentire l'esame e la definizione delle istanze intese ad ottenere il rilascio di titoli edilizi e serve proprio ad offrire parametri edilizi alla cui stregua verificare l'assentibilità di interventi costruttivi in zone prive della necessaria disciplina, urbanistica ed edilizia. In definitiva, l’applicazione dei criteri propri delle zone bianche si rivela del tutto residuale e postula il preliminare accertamento dell'insufficienza del regime dell'area stabilito nel PRG
Le modifiche al T.U.E. introdotte dal Decreto Semplificazioni
di Antonio VERDEROSA
TAR Campania (SA) Sez. II n. 764 del 29 giugno 2020
Urbanistica.Estensione della retroattività in melius alle sanzioni amministrative in materia edilizia
Sebbene non manchino arresti favorevoli ad estendere la retroattività in melius alle sanzioni in materia edilizia, l’orientamento prevalente esclude il carattere penale delle sanzioni amministrative in materia edilizia, sottolineandone la “realità”, ossia la precipua funzione di ricostituire il corretto assetto del territorio, siccome orientate anche nei riguardi di chi alcun illecito abbia in verità commesso (ad esempio, il proprietario non responsabile dell’abuso).
TAR Veneto Sez. III n. 549 del 29 giugno 2020
Rifiuti.Interventi di bonifica
Il fatto che la l. n. 426 del 1998 abbia individuato, come già precisato, una serie di aree industriali e ad alto rischio ambientale in cui effettuare i primi interventi di bonifica con il concorso finanziario dello Stato, non significa che ogni singolo terreno sia per ciò stesso inquinato, né che ogni industria inserita all’interno delle aree stesse sia tenuta a fare analisi ed accertamenti, predisporre progetti e programmi, per verificare l’eventuale inquinamento, in sostituzione della pubblica amministrazione, che, a tal fine, ha tutti i mezzi ed i poteri.
Corte costituzionale sent. 187 del 31 luglio 2020
Oggetto: Ambiente - Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato - Tariffa del servizio idrico integrato.
Agricoltura - Consorzi - Disposizioni in materia di riordino fondiario - Redazione del piano di riordino fondiario - Procedura prevista qualora nell'area interessata dal piano risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. III n. 4168 del 30 giugno 2020
Ecodelitti.Delitti ambientali ed interdittiva antimafia
L’interesse che da anni muove le organizzazioni criminali di tipo mafioso nel settore dei rifiuti rappresenta oramai un fatto notorio, tanto che è stato coniato un termine ad hoc per definirle, “ecomafie”. L’attenzione dell’ordinamento per i fenomeni illeciti che possono interessare l’intero ciclo della gestione dei rifiuti è, pertanto, massima, in ragione del disvalore sociale e del notevole danno, ambientale ma non solo, che l’infiltrazione di soggetti portatori di interessi contrastanti con gli interessi dello Stato-comunità comporta. Il danno ambientale che deriva dalla raccolta, trattamento, smaltimento illecito di rifiuti, specialmente se speciali o pericolosi, è definitivo e, nella quasi totalità delle ipotesi, irreparabile: il che impone all’Autorità preposta di intervenire, esercitando l’ampia gamma di poteri che il Legislatore le ha attribuito, in una fase preventiva rispetto alla causazione del danno. Come da più parti in dottrina è stato sostenuto, infatti, il bene ambiente non riceve una tutela adeguata se protetto esclusivamente mediante norme di matrice penalistica, volte a reprimere un illecito che si è già perfezionato e che ha già prodotto danni e modifiche permanenti nella realtà naturale: l’intervento dello Stato non è, in tale ipotesi, né tempestivo né esaustivamente utile, consistendo in ultima analisi l’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente non nella percezione di un ristoro monetario in conseguenza della sua compromissione, bensì nell’impedimento stesso della causazione del danno (al di là ovviamente, della sanzione nei confronti dei responsabili, rimessa ad altra autorità giudiziaria). Appare evidente, pertanto, la stretta correlazione che intercorre tra la prevenzione del danno ambientale e le misure anticipatorie e preventive che l’Autorità pubblica è chiamata a porre in essere in tutti i settori interessati. In particolare, nella materia che qui occupa, il Legislatore ha mostrato di ritenere estremamente gravi talune fattispecie di reato, con riferimento alle quali ha posto, in buona sostanza, una presunzione assoluta di pericolosità, che vincola l’Autorità competente (la Prefettura) ad adottare il provvedimento di rigore dell’informativa interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa o della società che sia stata interessata da provvedimenti dell’autorità penale per determinati reati.
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