Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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I rifiuti da trattamento rifiuti non saranno più rifiuti? L’incredibile effetto del futuro DLvo “Circular Economy”
di Stefano MAGLIA
Consiglio di Stato Sez. II n.4183 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Natura dell'ordinanza di rimozione
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 Tuel, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato – sempre che vi sia l’urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva – solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale. Ne consegue che l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilità per l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti
La natura privatistica della tariffa rifiuti... Suvvia!
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. II n. 4184 del 1 luglio 2020
Rifiuti.Attività di cava e discarica
La circostanza un provvedimento autorizzativo dell’attività estrattiva rilasciato dal Comune prevedesse, tra le possibili modalità di tombamento dell’area di cava, l’utilizzo di rifiuti inerti non implica che l’attività di conferimento di quei rifiuti inerti non dovesse essere autorizzata dalla Provincia, competente ad accertare la compatibilità ambientale del conferimento di quei rifiuti in quel sito; peraltro, proprio nella consapevolezza della necessità di autorizzazione alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti, quale modalità di ripristino di un’area di cava dismessa, l’appellante aveva richiesto l’autorizzazione che è stata negata all’esito di specifica istruttoria, sopra sintetizzata. E' inoltre eraato sostenere che, prima di emanare un’ordinanza per la bonifica di una discarica abusiva, il Comune avrebbe dovuto esaminare l’istanza volta ad effettuare il recupero ambientale del sito complessivamente inteso o l’istanza volta alla ricomposizione ambientale del sito estrattivo. poiché è evidente che, a fronte di una discarica abusiva, il solo recupero possibile del sito passi esiga un progetto di bonifica.
Cass. Sez. III n. 20720 del 13 luglio 2020 (CC 17 giu 2020)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Berardi
Urbanistica.Piattaforma con tamponamentio laterali amovibili
Presenta caratteristiche della stabilità una piattaforma ancora al suolo, su cui sono posti dei pilastri che reggono quattro coperture, pilastri a loro volta imbullonati alla pedana, attorniata da tamponamenti laterali amovibili. Tale opera non può inoltre essere qualificata come “stagionale”, stante la presenza di una stabile copertura e di pannelli laterali seppur amovibili, idonei a rendere la struttura maggiormente idonea a far fronte a diverse contingenze climatiche, sicché ne va esclusa la riconducibilità al settore dell’attività edilizia libera, non potendo il manufatto de quo, per come descritto nell’ordinanza impugnata, essere assimilato alle strutture “leggere” menzionate negli allegati A16 e A17 del d.P.R. n. 31 del 2017.
Consiglio di Stato Sez. II n.4248 del 2 luglio 2020
Rifiuti.Abbandono e responsabilità
Non è configurabile (in via automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui) una responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri che questi abbia provocato, o contribuito a provocare, il danno ambientale: dimostrandosi necessario che l'autorità competente accerti il nesso causale tra l'azione d’uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, onde sia possibile imporre loro misure di riparazione, a prescindere dal tipo d’inquinamento di cui trattasi. In altri termini, la mera qualifica di proprietario del suolo non determina, di per sé sola, alcuna responsabilità conseguente al ritrovamento di rifiuti e il loro smaltimento nell’area di appartenenza: ai fini della configurabilità degli obblighi di rimozione e smaltimento, rivelandosi insufficiente la mera titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti, atteso che il legislatore richiede la sussistenza dell'elemento psicologico, e la necessità dell'accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte degli organi preposti al controllo
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