Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Liguria Sez. I n. 291 del 14 maggio 2020
Urbanistica.Regolamento edilizio e dimensionamento degli alloggi
Il potere regolamentare del Comune di intervenire sulla struttura minima degli alloggi è giustificato dall’ampia latitudine dell’art. 4, comma 1, del t.u. edilizia (“Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”). Ne consegue che, accanto alle specifiche regole tecniche sull’attività costruttiva, possono essere legittimamente collocate nel regolamento edilizio le disposizioni concernenti i limiti di dimensionamento degli alloggi validi per l’intero territorio comunale. Tale disciplina, peraltro, non ha nulla a che vedere con quella dettata dal d.m. 5 luglio 1975 che (anche per le superfici: art. 2) contiene la previsione di limiti che attengono ai soli requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione.
Ordinanza di demolizione e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
di Massimo GRISANTI
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 572 del 30 marzo 2020
Urbanistica.Disciplina in materia di sicurezza delle costruzioni e normativa urbanistica.
La disciplina in materia di sicurezza delle costruzioni non è perfettamente sovrapponibile alla regolamentazione afferente all’ambito urbanistico ed edilizio, perseguendo le richiamate discipline obiettivi differenti: la prima è finalizzata a garantire la corretta e regolare costruzione dei manufatti, in modo da garantire l’incolumità delle persone che li utilizzano o vengono in rapporto con gli stessi (si pensi agli abitanti di un immobile, a coloro che lo frequentano o a chi viene a trovarsi, anche casualmente, nei pressi dello stesso); la normativa urbanistica ed edilizia, pur non disinteressandosi del tutto anche della sicurezza delle costruzioni, ha quale principale obiettivo quello di garantire un ordinato assetto del territorio e la realizzazione di manufatti edilizi in grado di garantirne la massima usufruibilità e confortevolezza (ad esempio, stabilendo uno spazio minimo per l’abitabilità di un immobile o per la diversa funzione cui è destinato). Ciò è dimostrato dalla non necessaria corrispondenza della regolarità urbanistica ed edilizia di un immobile rispetto alla idoneità costruttiva dello stesso; peraltro può accadere che un immobile, pur essendo da un punto di vista edilizio perfettamente conforme sia alla pregressa che alla nuova destinazione impressa allo stesso, non risulti idoneo con riferimento all’uso cui è successivamente destinato (si pensi ad uno spazio commerciale espositivo che viene poi destinato a superficie di vendita) (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 14246 del 11 maggio 2020 (CC 27 feb 2020)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Marraffa
Ambiente in genere. ZPS e ZSC classificate come aree protette
Il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette . Ed invero, anche le zone ZPS e ZSC sono classificate come aree protette, giusta la previsione di cui all’art. 1, Deliberazione Ministero dell’Ambiente 2 dicembre 1996, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. 394/1991, dall’allora competente Comitato per le aree naturali protette.
Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici e non
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2029 del 23 marzo 2020
Urbanistica.Realizzazione di una recinzione
La realizzazione di una recinzione non richiede titolo edilizio quando, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale
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