Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Basilicata Sez. I n. 328 del 30 marzo 2019
Urbanistica.Domanda di proroga efficacia del permesso di costruire
La pronuncia dell’Amministrazione sulla domanda di proroga dell’efficacia del permesso di costruire è di natura discrezionale, in quanto, come desumibile anche dal verbo “può” usato nell’art. 15, comma 2, DPR n. 380/2001, presuppone l’accertamento delle circostanze dedotte dal privato e il loro apprezzamento in termini di evento oggettivamente impeditivo dell’avvio dell’edificazione, sicché non può formarsi il silenzio assenso sulle predette istanze di proroga. Peraltro, la proroga di efficacia del permesso di costruire, oltre ad assicurare al titolare dell’autorizzazione edilizia la certezza del titolo, garantisce la certezza temporale dell’attività di trasformazione edilizia del territorio comunale e l’effettiva vigenza delle nuove norme urbanistiche approvate successivamente al rilascio del permesso di costruire, consentendo all’Amministrazione di valutare l’oggettiva sussistenza delle cause, contemplate dal citato art. 15, comma 2, DPR n. 380/2001, e/o di fatti sopravvenuti estranei alla volontà e/o responsabilità del richiedente, come la mole dell’opera da realizzare e/o particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive, che hanno impedito il completamento della costruzione ed il tempo necessario occorrente per l’ultimazione dei lavori oppure l’effettiva sussistenza delle fattispecie giuridiche del factum principis e/o della forza maggiore, che hanno reso oggettivamente impossibile il rispetto dei termini stabiliti dal permesso di costruire . Ne consegue che il suddetto art. 15, comma 2, DPR n. 380/2001, nella parte in cui specifica le ragioni che consentono la proroga dei termini di efficacia del permesso di costruire, deve essere interpretato restrittivamente, giacché tale norma costituisce una deroga alla disciplina generale dettata al fine di evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più.
Cass. Sez. III n. 16042 del 12 aprile 2019 (Pu 28 feb 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Antonioli
Aria.Superamento dei limiti di emissione e momento consumativo del reato
La contravvenzione di cui all’art. 279, comma 2 d.lgs. 152/06 ha natura di reato istantaneo, perché si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, potendosi tuttavia configurare anche quale reato a consumazione prolungata o condotta frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell’interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo, sebbene con soluzione di continuità (evidente conseguenza delle modalità operative degli insediamenti produttivi), così differenziandosi dal reato necessariamente o eventualmente permanente, rispetto al quale la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità
TAR Abruzzo (PE) Sez. I n. 86 del 20 marzo 2019
Rifiuti.Natura dell'ordine di bonifica
L’ordine di bonifica è un ordine amministrativo di ripristino, un atto di autotutela ripristinatoria dell’Amministrazione, al pari dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo. La correlata posizione di obbligo del responsabile dell’inquinamento (così come quella del responsabile dell’abuso edilizio) non ha carattere di soggezione a una sanzione, ma si tratta appunto di un obbligo personale di ripristino che dura finché permane l’inquinamento, e deriva direttamente dalla legge, e perciò si può altresì trasmettere agli eredi. Ne consegue che, sul piano amministrativo, la situazione prodotta dall’inquinamento - e consistente, a seconda della normativa sopravvenuta, nel superamento dei limiti di accettabilità o delle “concentrazioni soglia” a causa delle sostanze depositate - assume, proprio a causa di quella stessa disciplina normativa sopravvenuta nel tempo, carattere illecito (nel senso di non conformità all’ordinamento) ma anche permanente; ciò al pari di quanto avviene in materia di inottemperanza all’ordine di demolizione, che difatti non risente affatto delle cause di estinzione del reato e quindi non hanno pregio in questa materia i rilievi in ordine alla eventuale natura non permanente del reato penale una volta terminata la condotta commissiva, atteso appunto che l’obbligo di ripristino (dei siti inquinati così come degli immobili abusivamente realizzati) non si estingue fin quando non viene meno la situazione lesiva prodotta dalla condotta (l’autore cioè attraverso la condotta che ha causato la situazione di inquinamento assume una posizione di garanzia idonea a far sorgere in capo al medesimo un obbligo di agire).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1759 del 18 marzo 2019
Urbanistica.Avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva
L’avvio del procedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento; infatti, essendo molteplici gli elementi che caratterizzano la lottizzazione abusiva, la loro verifica implica un accertamento complesso al quale i soggetti interessati possono utilmente cooperare, restringendo, pertanto, lo spazio entro il quale può trovare applicazione la norma di cui all’art. dell'art. 21 octies comma 2 L. 241/1990.
Cass. Sez. III n. 16036 del 12 aprile 2019 (Pu 28 feb 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Zoccoli
Ecodelitti.Traffico organizzato reato abituale proprio
Il delitto di cui all’art. 260 d.lgs. 152\06 (ora 452-quaterdecies cod. pen.) è reato abituale proprio, in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con l'ulteriore conseguenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti e alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge .
Consiglio di Stato Sez. V n. 2176 del 2 aprile 2019
Ambiente in genere.Legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio
La legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio, dal punto di vista ambientale, urbanistico e paesaggistico, non richiede una dimostrazione puntuale della concreta dannosità dell’impianto che, in quanto ancora da realizzare si tradurrebbe in una prova di carattere diabolico, ma anche soltanto una prospettazione plausibile delle ripercussioni negative. Irrigidimenti sul piano probatorio in simili fattispecie potrebbe vanificare la tutela giurisdizionale, con violazione dei principi costituzionali sanciti dall’art. 24 e 113 della Costituzione.
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