Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Campionamento di scarichi pericolosi. Il Consiglio di Stato contro la Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 1429 del 3 febbraio 2021
Urbanistica.Sede di associazioni di promozione sociale
L'art. 32, co. 4 della L. 7-12-2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) prevede che: "La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica". Si tratta di una norma derogatoria, intesa ad agevolare le attività delle associazioni di promozione sociale, facilitando l’apprestamento delle strutture destinate allo svolgimento delle attività sociali, da ritenersi ex lege “compatibili con ogni destinazione d'uso”, quindi a prescindere dalla destinazione del singolo fabbricato in cui si inseriscono
Cass. Sez. III n. 3581 del 28 gennaio 2021 (CC 20 nov 2020)
Pres. Marini Est. Cerroni Ric. Caravetta
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l’esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo
TAR Veneto Sez. II n.235 del 17 febbraio 2021
Rifiuti.Miscelazione e caratterizzazione
In tema di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione comprende le attività di classificazione del rifiuto (ovvero l’identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell’attribuzione del codice dell’elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE. Rientra, inoltre, nella responsabilità del produttore l’identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc…). Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all’individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l’origine e la composizione, il chè potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 162 del 1 febbraio 2021
Urbanistica.Immobili costruiti prima del 1967 e titolo abilitativo edilizio
Ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 765 del 1967, assume rilevanza esclusiva la norma primaria di cui all’art. 31 della L. 1150 del 1942 che ha disciplinato la materia con efficacia cogente su tutto il territorio nazionale introducendo l’obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati: infatti, solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell’art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150, l’obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato, sicché, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 765 del 1967, il cui articolo 10 ha sostituito nel suo contenuto sostanziale l’art. 31 della L. n. 1150 del 1942, non vi era necessità di licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato
Cass. Sez. III n. 4770 del 8 febbraio 2021 (UP 26 gen 2020)
Pres. Liberati Est. Reynaud Ric. Cappabianca
Rifiuti.Illecita gestione quale reato comune
il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa
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