Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 6294 del 19 ottobre 2020
Rifiuti.Obbiigo di interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino
Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 (così come da quelle, previgenti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997) possono ricavarsi le seguenti regole:
- gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento;
- ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente;
- le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità), agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi;
- a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare.
La scelta del Legislatore nazionale, desumibile dall’applicazione delle richiamate regole, è stata adottata in applicazione, nel nostro ordinamento, del principio comunitario “chi inquina paga”, ormai confluito in una specifica disposizione (art. 191) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel quale rientra come uno degli obiettivi principali sui quali si basa l’azione europea in materia ambientale ed in attuazione della direttiva 2004/35/CE.
Cass. Sez. III n. 30720 del 4 novembre 2020 (CC 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Gentili Ric. Villari ed altri
Caccia e animali.Interdizione di determinati terreni all’esercizio dell’attività venatoria
In materia di interdizione di determinati terreni all’esercizio dell’attività venatoria - ove siano eccettuati gli ambiti territoriali ricompresi all’interno dei Parchi nazionali, in relazione ai quali la perimetrazione è frutto di un provvedimento di legislazione primaria oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per i quali, pertanto, non vi è la necessità di alcuna segnalazione che li distingua quanto alla vigenza del divieto in questione rispetto al restante territorio - gli altri ambiti per i quali vige il divieto di attività venatoria sono soggetti al cosiddetto sistema della tabellazione, per effetto del quale i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale o comunque di altro spazio interdetto alla caccia sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini.
Il diritto di accesso agli atti ispettivi nei controlli di polizia edilizia e ambientale
di Gaetano ALBORINO
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 363 del 19 ottobre 2020
Sviluppo sostenibile.Impianto alimentato da biomassa in zona agricola
L'art. 12 del decreto legislativo n. 387/03, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nella parte in cui stabilisce che gli impianti energetici da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone agricole, da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurounitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7) e, dall'altro, attraverso l'imposizione di alcuni limiti si preoccupa di preservare il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio (comma 10). Ciò in quanto, la disposizione in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti nell'ambiente, rimettendo a linee-guida da adottarsi in Conferenza unificata l'approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle Regioni di indicare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti
Cass. Sez. III n. 30617 del 3 novembre 2020 (UP 11 set 2020)
Pres. Izzo Est. Di Stasi Ric. PG in proc. Arnone ed altri
Urbanistica.Opere destinate alla difesa nazionale
L’opera destinata alla difesa nazionale ex art 233 lett. m) codice dell’ ordinamento militare, risulta assoggettata ad uno speciale regime derogatorio: assoluto in materia urbanistica ed edilizia in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette al all’accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo abilitativo (art. 81, secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 352 del codice dell’ordinamento militare; art 7, comma 1-lett.G, T.U. n. 380/2001 e art 353 del codice dell’ordinamento militare) e soggetto a speciale procedimento amministrativo ex art, 147 d.lgs n. 42/2004. Le opere destinate alla difesa militare, in particolare, sono soggette alle leggi sulla tutela del paesaggio e la loro costruzione in zona vincolata necessita, pertanto, della preventiva comparazione con l'interesse alla cui tutela è posto il vincolo paesaggistico dato che la Costituzione attribuisce al paesaggio (art. 9), un valore primario che non può essere sacrificato a quell'altro, di pari dignità, della sicurezza del paese (art. 52).
Corte costituzionale n. 238 del 13 novembre 2020
Oggetto: Reati e pene - Reati contravvenzionali in materia ambientale - Ipotesi di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 318-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Prevista inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 [inserita dall'art. 1, comma 9, della legge n. 68 del 2015].
Dispositivo: non fondatezza
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