Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 269 del 16 luglio 2020
Rifiuti. Impianti di recupero e trattamento e misurazione distanza da centro abitato
Ḕ noto che la legge non detta una nozione generale di “centro abitato”, ma sono rinvenibili nell’ordinamento norme di settore a tutela di interessi diversi, come l’art. 4 del d.lgs. 285/1992, che demanda ai Comuni di deliberare, con effetti costitutivi, la perimetrazione del centro abitato ai fini dell’applicazione delle prescrizioni in materia di circolazione stradale, l’art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765 che ha introdotto la legge 17 agosto 1942, n. 1150 l’art. 41 quinquies secondo il quale, ai fini delle scelte di governo del territorio, il perimetro del centro abitato è definito con deliberazione del Consiglio comunale, o l’art. 338 r.d. n. 1265/1934 che impone di collocare i cimiteri a distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e, per intuibili ragioni di igiene dell’abitato, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Fra le tre disposizioni richiamate, la terza chiaramente risponde alla stessa ratio di salvaguardia dell’igiene dell’abitato che il PRGR pone a fondamento della prescrizione della distanza di 500 metri dai centri abitati degli impianti di recupero e trattamento di rifiuti putrescibili mediante digestione anaerobica. Può quindi farsi applicazione analogica, nel caso di impianti di recupero e trattamento di rifiuti, del criterio adottato dal citato art. 338 del r.d. n. 1265/1934 che indirettamente, nel vietare la realizzazione di edifici a distanza dai cimiteri inferiore a quella prescritta, indica, come punti estremi di misurazione del confine del centro abitato, gli edifici che ne fanno parte e non i confini delle aree sulle quali essi insistono o loro pertinenze, quali le recinzioni dei lotti di proprietà.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 523 del 6 luglio 2020
Rifiuti.Abbandono e bonifica
Ancorché la bonifica inerisca ad operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l’analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle CSC, o come fattori di un rischio imminente di contaminazione. È quindi necessario un coordinamento tra le amministrazioni che hanno competenza sui rifiuti e quelle che hanno competenza sulla bonifica.
Consiglio di Stato Sez.IV n.4545 del 14 luglio 2020
Ambiente in genere.Principio di precauzione
Tutta la normativa di cui al d. lgs. 152/2006 è ispirata al rispetto del principio di precauzione, e pertanto affermare che le procedure di VIA ed AIA ivi previste sono state rispettate significa anche che il principio stesso è stato presuntivamente rispettato. Ciò posto, non si può a priori escludere che il rispetto di tali procedure non sia sufficiente, e che quindi uno spazio per l’ulteriore applicazione del principio rimanga, ma nel far ciò si devono tenere conto i criteri individuati dalla giurisprudenza, conformi del resto alla comune logica. Infatti, l’applicazione del principio non si può fondare sull’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici
Consiglio di Stato Sez. II n. 4521 del 13 luglio 2020
Elettrosmog.Poteri dell'amministrazione comunale
La potestà assegnata ai Comuni dall'art. 8, comma 6, della legge quadro 36/2001, deve tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico (ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche), ma non può trasformarsi in limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa
TAR Lazio (RM) Sez.II-quater n.8104 del 15 luglio 2020
Beni ambientali.Autorizzazione paesaggistica ed inosservanza del temine di cui all'art. 146, comma 8 dlv 42\2004
L’inosservanza del termine perentorio di 45 giorni per esprimere il parere vincolante sull’autorizzazione paesaggistica, previsto dal comma 8 dell’art. 146 d.lgs. 42/04 non ne determina l’illegittimità, ma lo degrada a parere non vincolante, di cui l’amministrazione regionale deve tener conto nella propria autonoma valutazione circa il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 735 del 14 luglio 2020
Urbanistica.Formazione del silenzio assenso e dichiarazione del progettista che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica
Costituisce requisito essenziale, ai fini della formazione del provvedimento silenzioso sulla richiesta di permesso di costruire, la dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica vigente, poiché rappresenta la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un'ottica di semplificazione, l'inerzia dell'Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica. Ne consegue che non può ritenersi formato il silenzio assenso nell'ipotesi in cui il progettista si sia limitato ad affermare genericamente la compatibilità dell'intervento rispetto alla vigente normativa ed abbia omesso qualsiasi attestazione sulla sua conformità urbanistica, stante da un lato l'insussistenza di una equivalenza tra i differenti concetti della conformità e della compatibilità (quest'ultima, infatti, postula un apprezzamento valutativo, sia pure alla stregua di regole tecniche), e dall'altro la necessità che le dichiarazioni siano rese in maniera chiara ed inequivoca dal progettista, soprattutto in considerazione delle relative responsabilità, anche sul piano penale, atteso anche che la formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia ha carattere limitato ed è subordinato all'esistenza di uno strumento urbanistico vigente ed adeguato alle prescrizioni e agli standards introdotti dalla l. n. 765 del 1967, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio, tale da non lasciare all'Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico
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