Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2216 del 4 aprile 2019
Urbanistica.Annullamento della concessione rilasciata sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà
Allorquando una concessione sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Risultando azzerato sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 403 del 19 marzo 2019
Beni ambientali. Procedimento di VIA e autorizzazione paesaggistica
Il carattere di potenziale inclusività, all’interno del procedimento di V.I.A., della disamina trasversale di tutti gli effetti diretti e indiretti di un dato intervento modificativo sull’ambiente, considerato nei suoi vari aspetti, non necessariamente assolve anche a quella specifica esigenza di tutela del paesaggio, che viene in rilievo ove l’intervento incida su beni che, in ragione dell’elevato intrinseco valore che li connota, sono tutelati dalla legge ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In tal caso, infatti, è la legge ad imporre l’attivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario ed indiscusso rilievo costituzionale e confluente nell’autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento, in quanto diretto a verificarne la compatibilità con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela. Proprio in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A.
Cass. Sez. III n. 16056 del 12 aprile 2019 (Cc 28 feb 2019)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Berlingeri
Ecodelitti.Attività organizzate per il traffico illecito e ingiusto profitto
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., l’ingiusto profitto può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda ed è ingiusto in quanto la condotta posta in essere abusivamente, oltre che anticoncorrenziale, può essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente ed impedisce, comunque, il doveroso controllo, da parte dei soggetti preposti, sull’intera filiera dei rifiuti, che la legge impone dalla produzione alla destinazione finale.
TAR Puglia (BA) sez. I n.410 del 19 marzo 2019
Ambiente in genere. Misure di compensazione ambientale
La disposizione della legge di bilancio 2019 ha cristallizzato – senza riferimento alcuno a pendenti controversie – l’incertezza del previgente quadro legislativo sulle misure di compensazione ambientale, tradottesi nella erogazione di proventi economici “liberamente pattuiti dagli operatori di settore con gli enti locali”, facendo però decorrere dalla data di entrata in vigore del DM 10 settembre 2010, cioè dall’avvento di una disciplina di tali misure improntata alla certezza giuridica, la possibilità (“fatta salva la libertà negoziale delle parti”) di una revisione dei pregressi accordi (dichiarati persistentemente efficaci) in base ai precisi parametri dettati dal citato decreto, il cui merito, a questo punto, è di aver contribuito a superare una parvenza di definizione delle misure di compensazione ambientale (“monetizzazione degli effetti deteriori” dell’impatto ambientale, come ha statuito la giurisprudenza costituzionale), del tutto insoddisfacente se correlata all’ammissibilità delle convenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge 239/2004 (quindi alla necessità di darne una regolazione compiuta sotto tutti gli aspetti).
Cass. Sez. III n. 14743 del 4 aprile 2019 (Up 20 feb 2019)
Pres. Andreazza Est. Andreazza Ric. Amodio
Urbanistica.Campeggio e lottizzazione abusiva
La struttura di natura "campeggistica" presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, con la conseguenza che laddove l’area destinata ad essa venga radicalmente mutata per la presenza di opere stabili, strutture abitative e servizi in grado di snaturarne le caratteristiche originarie, deve ritenersi integrato il reato di lottizzazione abusiva
TAR Puglia (BA) Sez. III n. 434 del 21 marzo 2019
Urbanistica.Mutamento di destinazione d’uso e presupposto della legittima realizzazione dell’immobile
Il procedimento finalizzato a conseguire il mutamento di destinazione d’uso di un immobile presuppone senz’altro che l’immobile la cui destinazione va modificata sia stato realizzato sulla base di titoli edilizi legittimanti. Diversamente opinando, si sovvertirebbe la naturale dinamica procedimentale che prevede che la trasformazione urbanistica dei suoli venga assentita preventivamente dagli organi di governo del territorio a ciò deputati, ovvero sia oggetto di autorizzazione in sanatoria, secondo un procedimento di recupero postumo a legittimità di opere edili abusivamente realizzate. In questo quadro di riferimento, la domanda di mutamento di destinazione d’uso di un immobile realizzato in difetto totale di titolo edilizio non inibisce l’esercizio della doverosa potestà di repressione degli abusi edilizi.
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