Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
La responsabilità per danno ambientale da attivita` autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza dell’antigiuridicità
di Matteo BENOZZO
TAR Marche Sez. I n. 139 del 4 marzo 2019
Sviluppo sostenibile.Realizzazione impianti eolici e principio di precauzione
Riguardo alla realizzazione di impianti eolici il principio di precauzione che governa il settore può legittimare un approccio maggiormente conservativo in presenza di circostanze che evidenzino aspetti problematici, che possono anche essere legate al cumulo dell’impatto su ambienti e specie protette, anche qualora gli impianti non sorgano direttamente sul sito oggetto di protezione.
Cass. Sez. III n. 13607 del 28 marzo 2019 (UP 8 feb 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Martina
Urbanistica.Desistenza dalla prosecuzione dell’intervento edilizio abusivo
La desistenza dalla prosecuzione dell’intervento edilizio abusivo, che deve essere definitiva e non soltanto temporanea, richiede, necessariamente, di essere efficacemente dimostrata attraverso dati obiettivi ed inequivocabili, non potendosi basare su mere attestazioni, poiché, diversamente, ogni interruzione dei lavori, anche se dovuta a circostanze contingenti, potrebbe essere utilizzata per rappresentare una più vantaggiosa collocazione temporale dei lavori abusivi
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 21 marzo 2019
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione»
TAR Calabria (RC) n. 141 del 4 marzo 2019
Urbanistica.Distanze tra fabbricati
L’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (“…è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti …”) nel dare attuazione all’art. 17 della legge n. 765 del 1967,fissa i limiti inderogabili di distanza tra fabbricati e, nell’ambito di detti limiti,a tutela non del diritto alla riservatezza bensì di imperative esigenze igienico-sanitarie salvaguardate con un divieto volto ad impedire la formazione di intercapedini nocive, prevede un distacco minimo di dieci metri nei casi in cui almeno uno dei due muri che si fronteggiano risulti munito di finestre, restando espressamente sottratte ad un simile impedimento, di carattere assoluto, solo le costruzioni situate in zona A e i “…gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.Trattandosi di disposizione tassativa ed inderogabile, essa impone al proprietario dell’area confinante con quella in cui sorge una parete finestrata di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri dalla parete altrui, senza possibilità di dispensa dal divieto, neppure se la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella delle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di esse conforme alle previsioni dell’art. 907, comma 3, c.c..
Cass. Sez. III n. 11463 del 14 Marzo 2019 (Up 16 gen 2019)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. D’Avino
Urbanistica.Prova della data di ultimazione dei lavori
Anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell'opera incriminata. Tale onere probatorio, peraltro, non può ritenersi assolto attraverso fonti dichiarative ma presuppone la dimostrazione attraverso elementi di prova documentali (fatture di acquisto di materiali edili; rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi alla data della asserita retrodatazione; etc.) che consentano di supportare la prospettazione difensiva in ordine all’epoca di consumazione del reato in data antecedente a quella risultante dalla contestazione mossa dal PM.
Pagina 537 di 578