Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8487 del 4 ottobre 2022
Urbanistica.Impianto di autolavaggio
Un impianto di autolavaggio di per sé non ha natura pertinenziale poiché ben può costituire un’autonoma attività di servizio cosicché la sua realizzazione può richiedere il permesso di costruire. Nel caso in cui, però, l’autolavaggio viene inserito nell’area di un distributore di carburante, la sua natura pertinenziale non può essere messa in dubbio poiché non ha una sua capacità di produrre reddito indipendentemente dall’attività principale costituita dalla vendita di carburanti.
Cass. Sez. III n. 41809 del 7 novembre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Santoro
Rifiuti.Principio della responsabilità condivisa
In tema di rifiuti va applicato il cd. principio della responsabilità condivisa, secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi
TAR Umbria Sez. I n. 738 dell'11 ottobre 2022
Urbanistica.Abusi in area demaniale
Nel caso in cui l’abuso sia stato posto in essere su un’area demaniale, ovvero di proprietà pubblica, posto che in tale evenienza è l’amministrazione stessa che entrerà nel possesso dell’opera realizzata e, a rigore, non è neppure concepibile un soggetto privato proprietario il legislatore, all’art. 35 del T.U., individua il soggetto legittimato passivo della sanzione unicamente nel responsabile dell’abuso. In altre parole, tale norma presuppone l’imputabilità dell’opera abusiva al destinatario della sanzione, a differenza di quanto accade per gli abusi edilizi commessi in aree di proprietà privata, dove la sanzione demolitoria può essere irrogata anche al proprietario non responsabile.
Cass. Sez. III n. 41619 del 4 novembre 2022 (UP 14 giu 2022)
Pres. Aceto Est. Corbetta Ric. Pino
Urbanistica.Legittimazione del Comune a costituirsi quale parte civile
Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie deve riconoscersi la legittimazione del Comune a costituirsi quale parte civile nel processo in quanto titolare dell'interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa, e stante il diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e all'inviolabilità della propria posizione funzionale, così come del diritto alla realizzazione e alla conservazione di un ordinato sviluppo di un predeterminato assetto urbanistico, che sono compromessi dagli illeciti urbanistici
TAR Campania (SA) Sez. II n. 2896 del 2 novembre 2022
Beni Ambientali.Contrasto giurisprudenziale sull’operatività del silenzio assenso nell’autorizzazione paesaggistica
Il meccanismo del silenzio assenso, di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, si attaglia ai soli procedimenti c.d. “orizzontali”, aventi cioè una fase decisoria pluristrutturata, nel senso che le due amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) devono condividere la funzione decisoria ed essere titolari di un potere decisorio sostanziale. Diversamente, nel caso in cui un’amministrazione abbia un ruolo meramente formale, nel senso che raccoglie e trasmette l’istanza all’altra amministrazione, unica decidente, la decisione risulta monostrutturata ed il beneficiario del provvedimento va individuato nel solo soggetto privato (procedimento c.d. “orizzontale”). In merito all’applicabilità del meccanismo del silenzio assenso, di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, all’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, sussiste un articolato contrasto nella giurisprudenza amministrativa, laddove sono riscontrabili due, se non addirittura tre, orientamenti
TAR Veneto Sez. III n. 1594 del 6 ottobre 2022
Rifiuti.Attività imprenditoriale e natura dei rifiuti prodotti
I magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati. Diversamente, con riferimento ad altre superfici e aree, quali spazi destinati a mense, uffici, servizi ad essi funzionalmente connessi, dedicati allo svolgimento di attività “non industriali”, che producano rifiuti che, per loro natura e tipologia, risultino oggettivamente analoghi ai rifiuti urbani, dovrà concludersi che detti rifiuti debbano rientrare a pieno titolo nella nozione e categoria dei “rifiuti urbani”, per omogeneità sostanziale, con conseguente applicazione del correlato regime giuridico ed economico
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