Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 39514 del 19 ottobre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Leone
Rumore.Contravvenzione di cui all’art. 659 cod.pen.
La contravvenzione di cui all’art. 659 cod.pen. è integrata allorché l’attività posta in essere dall’autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione. In tale ambito è stato condivisibilmente affermato che la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato
L’uso distorto del potere legislativo regionale e le riforme che necessitano ai cittadini
(Spunti di riflessione da Corte costituzionale n. 217/2022)
di Massimo GRISANTI
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 2581 del 30 settembre 2022
Beni culturali.Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1089/39
Le dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei beni individuati ai sensi dell’abrogata legge n. 1089/39, lungi dall’essere state cancellate dall’ordinamento, non hanno mai perso efficacia e sono tuttora vigenti perché transitate ed espressamente “riconfermate” dalla disposizione legislativa di copertura dell’art. 13 del D.lgs. 490/1999 laddove, al comma 3° era previsto che “Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409 conservano piena efficacia” e dall’analoga previsione contenuta nell’art. 128, comma 2° del D.lgs. 42/2004”.
Cass. Sez. III n. 39511 del 19 ottobre 2022 (UP 15 set 2022)
Pres. Liberati Est. Di Stasi Ric. Bassan
Ecodelitti.Ordine di ripristino dello stato dell’ambiente e divieto di reformatio in pejus
Ponendosi il potere del Giudice di ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente in parallelo all’autorità amministrativa titolare di autonomo potere (cfr artt. 242, 244, 250 d.lgs 152/2006), deve affermarsi che tale disposizione abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale. Non si pone, pertanto, nella specie, alcuna problematica di reformatio in pejus.
Non si tagliano gli alberi senza validi motivi
di Stefano DELIPERI
TAR Liguria Sez. I n. 801 del 27 settembre 2022
Acque.Giurisdizione del TSAP
Rientrano nella giurisdizione del Tsap non soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti prettamente funzionali alla gestione del demanio idrico, ma anche quelle inerenti atti che, pur emanati nell’esercizio di poteri diversi, quale il potere di pianificazione del territorio, presentino un’incidenza significativa sul regime delle acque pubbliche. Pertanto, spettano al giudice acquifero superiore i giudizi di impugnazione dei piani adottati dalle Autorità di Bacino nelle parti in cui influiscano in via diretta sul governo delle acque, quali la delimitazione delle fasce fluviali e la perimetrazione delle aree inondabili in base al rischio idraulico. Siffatta interpretazione estensiva si appalesa legata all’esigenza di affidare la materia delle acque ad un unico organo giurisdizionale altamente specializzato (anche in virtù della presenza di un tecnico nel collegio giudicante), per l’elevato grado di complessità di tali controversie e per la preziosità della risorsa idrica.
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