Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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La gestione dei rifiuti inerti, passato, presente e futuro
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. V n. 10681 del 6 dicembre 2022
Ambiente in genere.Industrie insalubri
Gli ampi poteri concernenti le industrie insalubri, conferiti dagli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sono esercitabili a condizione che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli. Appare evidente che l’amministrazione comunale, non possedendo né gli strumenti né le competenze per accertare "in proprio" le condizioni sanitarie di una industria insalubre, tenda a conformarsi al parere reso dall'Autorità sanitaria. Nondimeno, sorge in capo all’amministrazione medesima l’onere di discostarsi motivatamente dal parere suddetto in presenza di due condizioni: l'assoluta insufficienza, carenza, approssimazione del parere negativo reso dall'azienda sanitari, e la contemporanea sussistenza di allegazioni di parte - o comunque acquisite dall'amministrazione comunale - che provino l'inattendibilità del parere negativo e la sussistenza di comprovati elementi che escludano inconvenienti sanitari ascrivibili all'azienda
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10790 del 9 dicembre 2022
Urbanistica.Pianificazione ed impugnazione
Nell'ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, si distinguono le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.). Per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone, in relazione all'immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Mentre, a diversa conclusione si perviene con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione
Consiglio di Stato Sez. II n. 23 del 2 gennaio 2023
Urbanistica.Ordine di demolizione
Stante la sua finalità, l’ordine di demolizione è un atto a contenuto c.d. vincolato, nel quale non si può dare corso a valutazioni di tipo discrezionale in ordine agli interessi in gioco; come pure deve escludersi che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. E’ quindi del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia motivato in relazione al rilevato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali. Nella fattispecie, l’ordinanza descrive adeguatamente gli interventi edilizi rilevati a seguito di sopralluogo e richiama puntualmente i vincoli di inedificabilità e di conservazione dei caratteri agricoli vigenti sull’area, oltre ai riferimenti alla normativa urbanistico-edilizia applicabile, che consente esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. (segnalazione Ing. M. Federici)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10663 del 6 dicembre 2022
Rifiuti.Obblighi in caso di inquinamento
Sulla base di quanto previsto dall’art. 245, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006, il proprietario o il gestore dell'area − pur se non responsabili dell'inquinamento – sono tenuti ad attuare le misure di prevenzione ovverosia ad adottare le iniziative volte a contrastare una minaccia, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un prossimo futuro un danno alla salute o all'ambiente. Si tratta di iniziative a carattere preventivo, utili ad impedire o attenuare i probabili effetti di una minaccia potenziale di danno alla salute o all'ambiente, che vanno ad aggiungersi all’onere reale e al privilegio speciale sull’immobile previsti dall’art. 253 del d. lgs. n. 152/2006 (c.d. “passività ambientali” che possono ricondursi alla presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare gli obblighi di bonifica, ovvero all’ipotesi in cui un qualsiasi fatto di inquinamento abbia comportato la contaminazione del sito)
La prova della considerazione della Corte costituzionale
(Spunti di riflessione da coeve sentenze del Consiglio di Stato)
di Massimo GRISANTI
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