Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 47666 del 16 dicembre 2022 (UP 14 lug 2022)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Paglini
Urbanistica.Certificato catastale e falsa rappresentazione dei luoghi
Laddove non sia ipotizzabile altro scopo, non v’è dubbio che le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili presentate all’Ufficio del catasto da un professionista iscritto all’albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell’Ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l’aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti. Né vale richiamare, in contrario, il regime di prova dei certificati catastali, posto che, mentre non può dubitarsi della natura fidefacente di tali certificati rispetto alle informazioni e ai dati in possesso dell’ufficio che vengono documentalmente attestati, altro è il valore probatorio degli elementi in tal modo certificati, ciò che dipende, per un verso, dal tipo di questione che viene in rilievo e dalla relativa disciplina, per altro verso, dalla pur sempre deducibile non conformità del contenuto di tali atti all’effettiva realtà rappresentata.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8785 del 17 ottobre 2022
Beni ambientali.Abuso in zone vincolate e doverosità della sanzione demolitoria
Le opere abusive, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, debbono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria
Cass. Sez. III n. 44855 del 26 novembre 2022 (UP 30 set 2022)
Pres. Aceto Est. DI Stasi Ric. Esposito
Beni ambientali.Rimessione in pristino
L’ordine previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 è espressione di un potere sanzionatorio che si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione degli interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale; trattasi di sanzione amministrativa oggettivamente riparatoria e può essere disposta dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10228 del 21 novembre 2022
Elettrosmog.Assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e, quindi, come tali sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica e devono essere localizzate in modo che sia assicurato un servizio capillare. Nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le predette infrastrutture non possono essere evidentemente localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Ma è lo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche a fare espressamente «salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (art. 3 comma 3). A questi fini, l’installazione di infrastrutture «viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, […] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione» (art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003).
Cass. Sez. III n. 45434 del 30 novembre 2022 (UP 16 nov 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Brandolin
Acque.Metodiche di prelievo e campionamento
Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione e tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo - dal tipo di accertamento
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10275 del 22 novembre 2022
Ambiente in genere.Accesso alle informazioni ambientali
La ratio della disciplina relativa all’accesso al pubblico alle informazioni ambientali che si rinviene, segnatamente, nell’art. 1 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195: la disciplina emanata in attuazione della direttiva 2003/4/CE è principalmente volta a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l’ambiente in un’ottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine “di contribuire sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente” (I considerando della direttiva 2003/4/Ce)
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