Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. n. 6119 del V 3 ottobre 2022
Rifiuti.Abbandono ed esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente
La sussistenza della previsione normativa di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e - per i siti inquinati - all’art. 242 (che dettano specifiche norme in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), esclude la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al potere extra ordinem proprio dei provvedimenti contingibili e urgenti.
Cass. Sez. III n. 39759 del 20 ottobre 2022 (UP 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Gabriele ed altri
Ecodelitti.Inquinamento ambientale
Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale (del quale, sia pure con formula verbale non particolarmente puntuale sotto il profilo strettamente lessicale, ha indicato, quanto alla evidenza qualitativa, la sua “significativa” incidenza), ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione. Quanto al secondo versante, secondo il quale non sarebbe possibile configurare il reato laddove il fondo interessato sia stato, in passato, già compromesso o deteriorato, ritiene questo Collegio che si tratti di rilievo del tutto ingiustificato, risultando di comune esperienza il fenomeno di possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale, laddove sullo stesso prosegua l’attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza; la naturale dinamica dei fenomeni derivanti dall’inquinamento ambientale comporta, invero, che l’eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determini una progressiva ed ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l’aggressione medesima, non potendosi, per converso, ritenere che, una volta determinatosi un danno all’ambiente questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8607 del 7 ottobre 2022
Urbanistica.DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo
Ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, del TU edilizia (DPR n. 380/2001), la DIA relativa a opere su aree soggette a vincolo si perfeziona solo dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In particolare, il comma 6 dell’art. 22 dispone che gli interventi “che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”. Non possono, pertanto, applicare le norme che contemplano termini rigorosi da osservare per l’esercizio dei “poteri inibitori” ovvero dei “poteri di autotutela”. In assenza del nulla osta ambientale la stessa DIA non può produrre effetti e le opere eventualmente eseguite sono da considerarsi abusive. Le opere edilizie assentibili con una Dia, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono infatti considerarsi eseguite in totale difformità, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo pertanto applicarsi la sanzione demolitoria
Cass. Sez. III n. 39513 del 19 ottobre 2022 (UP 29 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Palmieri
Acque.Acque meteoriche da dilavamento
In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
In tema di documentazione fotografica e condono edilizio: requisito essenziale con la presentazione della istanza di condono edilizio
di Mauro FEDERICI
TAR Toscana Sez. III n. 1119 del 5 ottobre 2022
Urbanistica.Demolizione ordinata dal giudice penale e dalla autorità amministrativa
La sanzione demolitoria irrogata dal giudice penale e quella irrogata dall’autorità amministrativa ben possono coesistere, salva la necessità di coordinarne l’esecuzione, la quale nell’un caso è promossa dal pubblico ministero e segue il percorso descritto dal codice di procedura penale, nell’altro è ad iniziativa del Comune secondo la scansione dettata dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La circostanza che, nell’ipotesi di mancata esecuzione spontanea ad opera del responsabile dell’abuso, l’esito finale sia in entrambi i casi quello dell’esecuzione in danno, a spese dello stesso responsabile, non toglie che i due procedimenti sanzionatori siano e restino distinti sul piano formale e sostanziale, ancorché coordinati: si pensi ancora una volta alle variabili che, per iniziativa della stessa amministrazione procedente, possono condizionare le sorti dell’ordine di ripristino pronunciato dal Comune (la sopravvenienza di una sanatoria, o di una delibera consiliare che dichiari il prevalente interesse pubblico alla conservazione delle opere abusive acquisite), ed i cui eventuali riflessi sulla parallela esecuzione dell’ordine di demolire impartito dal giudice penale sono valutati da quest’ultimo.
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