Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 38857 del 14 ottobre 2022 (UP 8 giu 2022)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Ghiringhelli
Rumore.Ambito di applicazione dell’art. 659 cod. pen.
Quanto al reato di cui all’art. 659 cod. pen., l’ambito di operatività di detta norma, con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge quadro; quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 cod. pen., mentre, nel caso in cui l’attività ed il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1 cod. pen. indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso
TAR Campania (SA) Sez. I n. 2466 del 26 settembre 2022
Urbanistica.Principio di prevenzione
In ragione del carattere integrativo alle disposizioni del codice civile della normativa contenuta nei regolamenti locali e, dunque, negli strumenti urbanistici il principio di prevenzione non opera quando la disciplina regolamentare impone il rispetto di una distanza delle costruzioni dai confini. L’operatività del principio non è, invece, esclusa quando gli strumenti urbanistici, pur prevedendo determinate distanze dal confine, contemplino comunque la possibilità di costruire in aderenza o in appoggio ovvero quando il regolamento locale si limiti a stabilire solo una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile senza peraltro imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine
Cass. Sez. III n. 37926 del 7 ottobre 2022 (CC 1 lug 2022)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Ferri
Urbanistica.Alienazione manufatto abusivo e demolizione
In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso neppure dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo
Considerazioni sugli effetti delle semplificazioni legislative introdotte in materia di TLC
di Giuseppe TEODORO
Consiglio di Stato Sez. VII n. 8225 del 23 settembre 2022
Urbanistica.Demolizione e cognizione del giudice amministrativo
La cognizione sulla legittimità di un ordine di demolizione di opere edilizie abusive è devoluta al giudice amministrativo anche laddove vi sia il presupposto dell'accertamento incidentale della demanialità del terreno su cui insiste il manufatto da demolire. L'accertamento del carattere pubblico di una strada non eccede, in verità, l'ambito della competenza del giudice amministrativo se costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento amministrativo contestato
Cass. Sez. III n. 38103 del 10 ottobre 2022 (CC 31 mag 2022)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Santamaria
Beni ambientali.Effetti del d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
Con l’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 n. 31, è rimasta inalterata la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 181 del Dlgs. 42/04, siccome imperniata sulla effettuazione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa. Si sono solo escluse, dal novero delle attività richiedenti, ex art. 146 e ss. del Dlgs. 42/04, l’autorizzazione paesaggistica, alcune tipologie di opere. Con il limitato effetto per cui, dalla entrata in vigore del predetto Decreto del Presidente della Repubblica, l’effettuazione dell’opera in assenza di nulla osta paesaggistico, per la quale comunque vanno rispettate le disposizioni di cui alle norme finali del capo III del Decreto medesimo, non assume rilievo penale sul piano paesaggistico.
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