Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Per l’ente locale, chi risponde dell'illecito amministrativo ambientale, nel caso di un titolo abilitativo scaduto e non rinnovato, il sindaco o il dirigente?
di Gateano ALBORINO
Cass. Sez. III n. 30612 del 3 agosto 2022 (CC 25 mag 2022)
Pres. Di Nicola Est. Aceto Ric. Luccheti
Ecodelitti.Rapporti tra il delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti e quello di associazione per delinquere
L’esecuzione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. può certamente rientrare nel programma associativo del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e costituirne persino lo scopo esclusivo, come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 452-octies cod. pen. Ciò che distingue il concorso di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale delitto non è costituito dalla pura e semplice materialità delle condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all’art. 452-quaterdecies, né dall’aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma che è comune al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato come si evince dall’art. 110, comma primo, n. 2, cod. pen.), quanto dal fatto che l’attività di traffico illecito venga posta in essere da più persone che si associano proprio per svolgere tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo materiale che non necessariamente deve integrare la condotta (o parte) della condotta specificamente sanzionata dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. La necessaria atipicità della condotta associativa rispetto a quella di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (che pure ne costituisca l’unico scopo) è evincibile dalla possibilità, espressamente prevista e sanzionata dal legislatore (art. 452-octies, u.c., cod. pen.) che del sodalizio facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5591 del 5 luglio 2022
Elettrosmog.Installazione impianti e poteri degli enti locali
La legge quadro n. 36 del 2001 detta una disciplina volta a realizzare un equilibrio tra esigenze plurime, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, in ragione del nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione. Il legislatore statale ha circoscritto la potestà pianificatoria dei Comuni, imponendo loro di dovere dettare (in positivo) ‘criteri’ di localizzazione e non (in negativo) mere ‘limitazioni’ ostative. Lo stesso legislatore non ha inteso di certo conculcare l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, tenendo conto della loro specifica morfologia e degli altri interessi indifferenziati ivi insistenti, sempreché tale potere regolamentare venga esercitato in modo da non frapporre ostacoli all’obiettivo della copertura dei servizi di comunicazione sul territorio e senza violare il principio della neutralità tecnologica.
Consiglio di Stato Sez. III n. 6968 del 8 agosto 2022
Acque.Presenza di sostanze tossiche in acque termali
Non può escludersi che l’accertata presenza nelle acque termali di sostanze tossiche in percentuali elevate e comunque di gran lunga superiori ai limiti previsti per l’ingestione, con riferimento ad un riconosciuto potente cancerogeno come l’arsenico e ad una sostanza tossica come il manganese, possa imporre, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, di dare applicazione al principio eurounitario di precauzione mediante l’immediata sospensione delle attività termali e dei trattamenti medici connessi, in presenza di un credibile, concreto ed immediato rischio per la salute apprezzato, dal massimo organo tecnico-scientifico competente, attraverso un giudizio serio e prudenziale alla stregua dei dati scientifici disponibili, ancorché non definitivamente probanti
In tema di violazione sismica e giudicato penale-commento a TAR Abruzzo, sentenza n. 315/2022 del 13 luglio 2022
di Mauro FEDERICI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5283 del 26 giugno 2022
Elettrosmog.Localizzazione impianti
In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito. Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
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