Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 30582 del 3 agosto 2022 (PU 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Zonca
Rifiuti.Nozione di intermediario
L’attività di colui il quale si adoperi per mettere in contatto chi produce rifiuti e chi possiede un impianto idoneo a smaltirli è qualificabile come “intermediazione senza detenzione” ai sensi dell’183 lettera L del D. Lgs. 152/2006; di conseguenza, il soggetto sarà sottoposto all’obbligo di iscrizione alla Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e sarà suo onere effettuare le dovute attività di vigilanza e controllo, nel rispetto del principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7024 del 9 agosto 2022
Urbanistica.Attività edilizia incidente sui balconi
Ai fini della corretta qualificazione dell’attività edilizia incidente sui balconi, occorre, dunque, distinguere, a seconda che l’intervento concretamente eseguito:
- si sia tradotto in opere di mero arredo di spazi aperti, deputate a realizzare sole esigenze di miglior godimento dell'immobile senza incidere significativamente su di esso, in tale modo lasciandone inalterate le caratteristiche tipologiche (in specie, architettoniche e funzionali, suscettibili di consentire la qualificazione dell’organismo in base alle tipologie edilizie), formali (tali da contraddistinguere il manufatto, configurandone l’immagine caratteristica) e strutturali (concernenti la composizione della struttura dell’organismo edilizio), in specie attraverso la conservazione del preesistente utilizzo esterno del balcone, che continua ad essere caratterizzato dall’apertura su almeno due lati; ovvero
- abbia determinato la trasformazione dell’organismo edilizio, consentendo la chiusura integrale del balcone o di una sua parte, al fine di soddisfare esigenze non temporanee, a prescindere dai materiali impiegati o dalla loro facile amovibilità.
In tale ultima ipotesi, emergerebbe un intervento di trasformazione dell’organismo edilizio che, anziché migliorare la fruizione temporanea di uno spazio che rimane esterno rispetto all'unità a cui accede, dà vita ad una variazione planovolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale viene eseguito. Ciò, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati, realizzandosi, comunque, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie
Cass. Sez. III n. 30678 del 4 agosto 2022 (PU 19 mag 2022)
Pres. Ramacci Est. Pazienza Ric. Salzillo
Acque.Assimilazione scarichi
In tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie
Consiglio di Stato Sez. II n. 5420 del 30 giugno 2022
Rumore.Piano di zonizzazione acustica
Il piano di zonizzazione acustica è un atto generale normativo di natura regolamentare, cui il legislatore ha assegnato il compito di disciplinare gli indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona del territorio comunale cui ha riferimento. In ragione della sua natura di atto pianificatorio generale esso di regola è privo di attitudine offensiva nei confronti degli amministrati, i quali se ne potranno dolere eventualmente in sede di impugnativa congiunta con l’atto applicativo che rende concreta la lesione, prima solo potenziale della loro sfera giuridica, salvo che l’atto pianificatorio di per sé non presenti profili di specificazione tali da produrre un immediato effetto lesivo. Dalla natura regolamentare del Piano acustico discende che il giudice amministrativo vanta poteri disapplicativi nell’esaminare la legittimità derivata dell’atto consequenziale
Cass. Sez. III n. 32020 del 31 agosto 2022 (PU 20 apr 2022)
Pres. Sarno Est. Cerroni Ric. Casciello
Urbanistica.Illegittimità della sanatoria condizionata
Deve ritenersi illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell’alveo della legittimità urbanistica.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7291 del 19 agosto 2022
Urbanistica.Limiti della sanatoria ex art. 36 TU edilizia
Sul piano letterale, l’art. 36 DPR n. 380/01 richiede chiaramente la conformità dell’intervento edilizio abusivo “alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”, con la conseguenza che l’unico illecito sanabile è quello formale, dato dalla realizzazione di opere originariamente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile, abusive soltanto per la loro mancata sottoposizione al previo controllo amministrativo, da svolgere in sede di rilascio del prescritto titolo edilizio abilitativo (eventualmente anche in variante di un titolo precedentemente rilasciato). Opere, invece, difformi ab origine dal quadro regolatorio di riferimento non potrebbero essere ammesse a sanatoria, dando luogo ad un abuso sostanziale, da sanzionare attraverso l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino ex artt. 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, DPR n. 380/01, richiamati dallo stesso art. 36 DPR n. 380/01. Sul piano teleologico, si osserva che, come precisato dalla Corte Costituzionale, il requisito della doppia conformità riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia, imponendo che “La conformità alla disciplina edilizia e urbanistica deve essere salvaguardata "durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità).
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