Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 3481 del 16 maggio 2022
Urbanistica.Condono edilizio e onere della prova sulla ultimazione delle opere
In materia di condono edilizio, l’onere della prova circa l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile grava integralmente sulla parte privata, senza possibilità alcuna di inversione, dovendosi negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è applicabile nell'ambito del processo amministrativo, in quanto la stessa, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può, al più, costituire soltanto un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'Amministrazione. Non può il richiedente il condono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I n. 512 del 13 giugno 2022
Ambiente in genere.Screening o Valutazione di impatto ambientale
L’art. 26 c. 6, del d.lgs. n. 152/2006 nella formulazione “pro tempore” vigente in tema di efficacia quinquennale della valutazione di impatto ambientale non si applica anche alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui all’art. 19 d.lgs. 152/2006 dal momento che anche l’art. 8-bis, comma 6, della Direttiva 2011/92 non impone agli Stati membri la fissazione di un termine di efficacia alla stessa VIA.
Primi appunti su una legge che salva poco il mare
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Umbria Sez. I n.325 del 23 maggio 2022
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e persona giuridica
Quando il destinatario dell’emanando provvedimento ex art. 192 del codice dell’ambiente non sia una persona fisica, ma una persona giuridica pubblica o privata, deve essere esclusa una concezione “antropomorfica” dell’elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé – quando si tratti della gestione di un bene – della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione. Ma ciò non toglie che, prima dell’adozione dell’ordine di rimozione di cui all’art. 192, c. 3, del codice dell’ambiente, la colpevolezza, anche nella forma “non antropomorfizzata” della disfunzione organizzativa ovvero della trascuratezza e dell’incuria della gestione del bene, deve essere oggetto di accertamento in contraddittorio con il soggetto interessato.
T.R.G.A. Trento n. 97 del 17 maggio 2022
Rifiuti.Potestà legislativa provinciale atti generali e misure per la riduzione dei rifiuti
Le norme in materia di ambiente ed il codice dei contratti pubblici sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, le quali limitano anche la competenza primaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome nel senso che anzitutto impediscono loro di adottare una disciplina difforme; quando poi esse si intreccino, data la loro funzione, con materie di competenza regionale o della Provincia autonoma, consentono all’ente locale di derogare solo in melius rispetto agli standard di tutela da esse previsti
La lottizzazione abusiva, il coraggio che manca ai giudici e il vizio di sostituirsi
(nota a Corte di cassazione, sez. III penale, n. 18527/2022)
di Massimo GRISANTI
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