Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 26608 del 13 luglio 2021 (CC 28 mag 2021)
Pres. Sarno Rel. Corbetta Ric. Spano
Urbanistica.Sequestro e competenza funzionale
Prima della pronuncia definitiva (momento a partire dal quale si incardina la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione in tema di questioni relative a misure ablative reali), permane il potere del giudice che procede di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene; avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità, è perciò esperibile, da parte dell’interessato, l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4637 del 15 giugno 2021
Ambiente in genere.Valutazione di compatibilità ambientale con prescrizioni
Una valutazione positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni non è di per sé illegittima, perché elusiva delle norme. Ciò in quanto la valutazione ‘con prescrizioni’ è prevista in modo espresso, in particolare dall’art. 26, comma 4, del d. lgs. 152/2006. Del resto, la valutazione ‘con prescrizioni’ comporta un accoglimento condizionato, istituto che per la consolidata giurisprudenza risponde al principio del buon andamento della azione amministrativa, potendosi così semplificare il procedimento, fermi restando gli interessi pubblici da soddisfare.
Cass. Sez. III n. 25987 del 8 luglio 2021 (UP 12 feb 2021)
Pres. Di Nicola Rel. Andreazza Ric. Cavallaro
Urbanistica.Responsabilità operai e materiali esecutori dei lavori
La natura di reati "propri" degli illeciti previsti dalla normativa edilizia, in essa inclusa dunque anche la disciplina antisismica, non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 29, comma primo, del d.P.R. medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole, da qui conseguendo la responsabilità anche degli operai e dei materiali esecutori dei lavori
Consiglio di Stato Sez. II n. 4519 del 11 giugno 2021
Rifiuti.Principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento
Il principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti riguarda i rifiuti urbani non pericolosi e non può essere esteso a rifiuti diversi e, segnatamente, a quelli speciali o pericolosi in genere; infatti, nei confronti dei rifiuti speciali non pericolosi, va applicato il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico della prossimità al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti
Cass. Sez. III n. 26585 del 13 luglio 2021 (UP 28 mag 2021)
Pres. Sarno Rel. Corbetta Ric. Franchini
Ecodelitti.Momento consumativo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito
TAR Marche Sez. I n. 498 del 23 giugno 2021
Sostanze pericolose.Normativa "Seveso"
Per stabilire se uno stabilimento è soggetto alla c.d. normativa Seveso, occorre valutare la presenza reale di sostanze pericolose, la presenza prevista di sostanze pericolose e la presenza di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate in caso di perdita del controllo dei processi; se per il concetto di presenza “reale” non sussistono particolari problemi interpretativi (trattandosi del quantitativo di sostanze pericolose che, in ogni momento, concretamente insiste all’interno dello stabilimento), meno chiaro è il concetto di presenza “prevista”, in quanto non è specificato né da parte di chi e né come si debba effettuare una stima previsionale delle sostanze pericolose che possono essere presenti all’interno dello stabilimento. Certamente può affermarsi che sia soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 105/2015 il gestore di un impianto che, in base ad informazioni note prima ancora dell’avvio dell’attività e/o dichiarate dallo stesso gestore nell’ambito delle procedure autorizzatorie relative alla realizzazione o all’esercizio dello stabilimento medesimo, sia oggettivamente destinato a ricevere e a trattare sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 105/2015; il problema, invece, si pone in tutti i casi, statisticamente più frequenti nella prassi, in cui non sia possibile procedere ad un’esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento. In questi casi, non potendosi “prevedere” con certezza che nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie previste nel citato allegato 1, è ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore l’onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nel proprio stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle predette soglie. La garanzia del rispetto di tale onere è data dal sistema di responsabilità delineato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 105/2015, in base al quale, laddove la presenza “reale” di sostanze pericolose dovesse risultare superiore alle soglie, il gestore non solo sarà passibile di denuncia in sede penale (comma 1), ma dovrà essere diffidato ad adottare le misure prescritte dalla c.d. normativa Seveso (comma 8).
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