Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez.III n. 1592 del 30 giugno 2021
Rifiuti.Discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto
La mancanza di PRS (piano regionale di smaltimento) non può di per sé precludere il rilascio di autorizzazioni all’apertura di nuove discariche per lo smaltimento dell’amianto. Se il progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto non ha comportato alcuna variante a piani o progetti già sottoposti a VAS, non si dovesse procedere a verifica di VAS
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 981 del 29 giugno 2021
Ambiente in genere.Concessioni demaniaali e direttiva Bolkenstein
La direttiva servizi o Bolkestein non può qualificarsi come self-executing in quanto non possiede i requisiti oggettivi dell’ auto-esecutività e non è pertanto immediatamente applicabile, in assenza di una normativa nazionale di attuazione. Appare evidente, proprio in ragione della caotica situazione in atto (caratterizzata da un dilagante aumento del contenzioso avviato dai titolari di concessioni demaniali e financo dall’Anti-Trust), che l’attuazione della direttiva Bolkestein nella specifica materia non possa che realizzarsi attraverso la previa approvazione di una preliminare normativa che preveda l’immediata revoca – ancorché temporanea – della delega originariamente attribuita alle regioni e poi ai comuni per la gestione delle attività amministrative connesse alle concessioni demaniali in questione, e ciò al fine di pervenire ad una disciplina unitaria e coerente idonea ad evitare ingiustificata disparità di trattamento da comune a comune ed al fine di arginare l’inevitabile proliferare del contenzioso. In proposito deve aggiungersi che, quandanche volesse ritenersi che l’attività di attuazione della direttiva possa rientrare nelle ordinarie attività amministrative connesse alla gestione delle concessioni e oggetto della delega conferita a regioni e comuni (circostanza della quale può seriamente dubitarsi, trattandosi di attività straordinaria connessa all’adempimento di obblighi U.E. e quindi ultronea rispetto all’ambito della delega conferita), occorre ricordare che proprio l’esigenza di assicurare l’adempimento di obblighi derivanti dall’adesione alla U.E. o da accordi internazionali costituisce – secondo il nostro ordinamento costituzionale – limite oggettivo alla stessa potestà legislativa delle regioni e financo di quelle ad autonomia differenziata. Ciò induce a ritenere che difetti in capo al singolo comune e al Dirigente comunale il potere di provvedere in materia.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4908 del 28 giugno 2021
Urbanistica.Piano di lottizzazione e piano regolatore
Con il piano di lottizzazione non è consentito effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore, in quanto il primo, quale piano attuativo, rientra nel secondo livello della pianificazione urbanistica e quindi presuppone l’esistenza di un vigente piano regolatore generale, in tal modo assumendo una natura meramente attuativa dello stesso; ne consegue che l’amministrazione comunale, presa la decisione di approvare il piano di lottizzazione, conserva una certa discrezionalità esclusivamente nelle modalità attuative dell’edificazione, ossia nel quomodo, non già nell’an di essa, tale ultimo apprezzamento rimanendo vincolato alla scelta operata ab origine dal piano regolatore di ricorrere alla lottizzazione per una determinata area. In ragione del carattere estremamente dettagliato delle previsioni dello strumento urbanistico generale e della natura meramente attuativa del piano di lottizzazione è possibile ritenere che le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale e paesaggistica effettuate in occasione dell’approvazione di una variante puntuale non debbano essere ripetute per l’approvazione del piano di lottizzazione convenzionata privata.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4648 del 16 giugno 2021
Urbanistica.Richiesta di proroga dell’efficacia del permesso di costruire
La proroga dell’efficacia del permesso di costruire va richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori.
Cass. Sez. III n. 26569 del 13 luglio 2021 (UP 4 mar 2021)
Pres. Izzo Rel. Zunica Ric. Buffoli
Rifiuti.Combustione di residui vegetali
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del citato d.lgs. n. 152 del 2006
Consiglio di Stato Sez. II n. 4633 del 15 giugno 2021
Urbanistica.Mancata realizzazione delle opere e restituzione degli oneri di urbanizzazione
Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 o dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata. La disciplina dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, quale modalità di introito degli stessi trasferendo sul privato il compito di realizzare le opere necessarie alla vivibilità della zona interessata dall’intervento, è pertanto un istituto di carattere eccezionale. Esso non può quindi essere applicato a somme e lavori non espressamente previsti dalla convenzione attuativa del piano approvato, essendo solo questo il documento che consente materialmente di realizzare lo scomputo in base alle previsioni dell’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché, in passato, dell’art. 11, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. In caso di convenzioni urbanistiche, la ripartizione degli oneri e la realizzazione diretta di opere da parte dei lottizzanti è fissata al momento della sottoscrizione della convenzione edilizia. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15 giugno 2021, n. 4633.
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