Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7316 del 23 novembre 2020
Rumore.Intervento di mitigazione
L’intervento di mitigazione del rumore, anche in ragione della sua oggettiva complessità procedimentale, non rientra tra i procedimenti ad istanza di parte ma in quelli ad impulso d’ufficio, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro sul rumore n. 447 del1995 e dal d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998, norme queste, che richiedono agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di predisporre e presentare autonomamente (quindi non su istanza di parte) i piani di contenimento e di abbattimento del rumore. Il silenzio - inadempimento presuppone che vi sia un obbligo giuridico da parte dell’amministrazione destinataria della richiesta di provvedere mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato. In mancanza del suddetto presupposto, l’eventuale inerzia dell’amministrazione, non potrebbe qualificarsi né in termini di silenzio - rifiuto né di silenzio - inadempimento.
La disciplina ambientale dei fanghi di dragaggio
di Gaetano ALBORINO
TAR Campania (SA) Sez. II n. 1821 del 30 novembre 2020
Urbanistica.Opere di interesse pubblico
L’art.7, co.1 D.p.r. n.380/2001 stabilisce che le opere di interesse pubblico, deliberate fra le amministrazioni interessate, non sono soggette all’acquisizione di ulteriori titoli, né (più in generale) alle disposizioni del Titolo III (“Titoli abilitativi”) del Testo Unico Edilizia, risultando quindi condizione necessaria e sufficiente l’accertamento della compatibilità urbanistica, attuata mediante la corrispondente variazione degli strumenti urbanistici con le manifestazioni di assenso formulate dalla amministrazioni coinvolte. L’inapplicabilità (per le opere pubbliche) espressa delle disposizioni recate dal suddetto titolo del Testo Unico Edilizia comporta altresì, nello specifico, l’impossibilità di tenere conto della regola fissata dall’art.15, co.4, secondo cui la disciplina urbanistica sopravvenuta comporta la decadenza del titolo rilasciato in vigore della disciplina previgente (salvo che per i lavori già iniziati e completati entro tre anni dall’inizio).
TAR Campania (SA) Sez. II n.1784 del 26 novembre 2020
Urbanistica. Realizzazioni o modifiche di terrazzi e aperture
Le modifiche prospettiche (mediante realizzazioni o modifiche dei terrazzi e delle aperture), sono riconducibili, come tali, all'orbita tipologica della ristrutturazione edilizia, assoggettata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 380/2001, al regime abilitativo del permesso di costruire o della c.d. super-SCIA alternativa ad esso ai sensi del successivo art. 23, comma 1, e, quindi, in assenza di siffatti titoli edilizi, sanzionabile in via ripristinatoria a norma del successivo art. 31, comma 1; l'apertura di porte e finestre non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio della concessione edilizia
I fabbisogni standard: è solo una questione metodologica?
di Alberto Pierobon
L’impossibile sottrazione dal vincolo paesaggistico dei laghi aventi perimetro inferiore a 500 metri (Alias: Come il MIBACT vìola il Codice del paesaggio e la Costituzione)
di Massimo GRISANTI
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