Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il sindacato sul grave errore professionale nella gara per i rifiuti dell’Alta Umbria dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 4 gennaio 2021, n.39.
di Urbano BARELLI
Cass. Sez. III n. 35823 del 15 dicembre 2020 (UP 3 nov 2020)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Amico
Rumore.Esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al primo comma dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995
L’omessa o incompleta compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti. Profili di responsabilità del produttore e del destinatario
di Gaetano ALBORINO
TAR Marche Sez. I n. 737 del 7 dicembre 2020
Ambiente in genere.Valutazione ambientale strategica
La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), con l’esigenza attenuata quando si tratta di piccole aree a livello locale o che sono sottoposte a modifiche minori (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006). Non si può quindi sostenere che qualsiasi incremento di carico urbanistico (anche ammesso che ci sia) determini la necessità di sottoporre il piano a VAS, ma solo se esso determina un significativo impatto sull’ambiente.
Cass. Sez. III n. 35841 del 15 dicembre 2020 (CC 6 nov 2020)
Pres. Rosi Est. Cerroni Ric. Nunnari
Rifiuti.Raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante
Il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 188 del predetto d.lgs., introdotto dalla legge n. 221 del 2015
Illegittimo il divieto anzi tempo di uso su tutto il territorio comunale della plastica per le bevande
di Maurizio LUCCA
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