Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Tribunale UE (Ottava Sezione ampliata) 16 dicembre 2020
«Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Classificazione di pece, catrame di carbone, alta temperatura, tra le sostanze di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»
Corte costituzionale sent. 272 del 21 dicembre 2020
Oggetto: Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Marche - Criteri di localizzazione degli impianti di combustione dei rifiuti e del combustibile solido secondario [CSS] - Ubicazione a una distanza minima di cinque chilometri dai centri abitati e da funzioni sensibili - Criteri per la considerazione della distanza dai centri abitati.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - inammissibilità
TAR Lazio (RM) Sez. III-ter n. 12464 del 24 novembre 2020
Sviluppo sostenibile. Costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla stessa, salvo la possibilità di applicazione della disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) per gli impianti di minore capacità indicati dall’art. 12 co. 5 del medesimo decreto, da individuare con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Ne discende che vi sono ipotesi in cui può essere ritenuta sufficiente la DIA, ma la previsione del deposito di un titolo ulteriore non appare illogico o irragionevole, tanto più nelle ipotesi, come in quella in esame, in cui emergono delle irregolarità idonee a incidere sulla attribuibilità del provvedimento ad effetti incrementativi.
Cass. Sez. III n. 32736 del 24 novembre 2020 (CC 18 set 2020)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Yakubowskiy
Urbanistica.Rapporti tra legislazione statale e regionale
Le definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 T.U.E. rientrano tra i principi fondamentali della legislazione statale che vincolano il legislatore regionale ai sensi dell’art. 2 T.U.E. Ove possibile, le leggi regionali in materia vanno pertanto interpretate in modo tale da non collidere con i suddetti principi, ciò che vale anche con riguardo alla legislazione edilizia delle regioni a statuto speciale, posto che, pur spettando in tal caso alla regione una competenza legislativa esclusiva in materia, anche la relativa legislazione deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 3 dicembre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera h) – Nuovi entranti – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) – Livello di attività relativo ai combustibili – Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma – Valore del coefficiente di utilizzo della capacità pertinente»
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n.12322 del 23 novembre 2020
Urbanistica.Carattere alternativo e non cumulativo delle sanzioni ripristinatoria e pecuniaria per abusi su immobili in zona A
In relazione ad abusi che interessano, come nella fattispecie, immobili situati nella “zona A”, il tenore testuale dell’articolo 33, comma 4, del Testo unico dell’edilizia - proprio in quanto impone una specifica valutazione in ordine alla sanzione da irrogare - statuisce il carattere alternativo e non cumulativo delle sanzioni de quibus; in particolare, se viene richiesto alla Sovrintendenza di esprimere una valutazione sull’opportunità della demolizione, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria deve comunque essere operata, innanzitutto dall’amministrazione dei beni culturali e, solo in caso di inerzia della stessa, da parte dell’amministrazione comunale, sicché l’eventuale applicazione cumulativa della sanzione ripristinatoria e di quella pecuniaria non può che rivelarsi illegittima
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