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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Rifiuti.Ordinanza sindacale in tema di rifiuti e sentenza penale d’improcedibilità dell’azione

Dettagli
Categoria principale: Rifiuti
Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
Pubblicato: 01 Aprile 2025
Visite: 710


TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 293 del 10 febbraio 2025
Rifiuti.Ordinanza sindacale in tema di rifiuti e sentenza penale d’improcedibilità dell’azione.

In materia ambientale, in ragione delle prescrizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vige il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Da esso discende il corollario secondo cui la corretta gestione dei medesimi grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Ne segue che l’esclusione di responsabilità presuppone che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Il requisito della continuità temporale ai fini dell’applicazione della scriminante in esame non può dirsi soddisfatto dalla produzione in giudizio da parte del produttore di un contratto stipulato per dare copertura a frazioni temporali pregresse in quanto detto titolo non è inidoneo ad assicurare le finalità di cui all’art. 188, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e a rispettare quanto prescritto dal successivo art. 193. Il sindaco del comune può trarre elementi idonei ad accertare la responsabilità per l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dalla sentenza penale che dichiari l’improcedibilità dell’azione per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 425 c.p.p. Nell’ambito della generale categoria delle “sentenze di proscioglimento”, il codice di procedura penale pone, infatti, una fondamentale distinzione tra sentenza di non luogo a procedere, o di proscioglimento anticipato, e sentenza di assoluzione. La sentenza che dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 425 c.p.p. contiene una formula procedurale che prevale su quella assolutoria di merito solo perché non è stata raggiunta la dimostrazione dell’evidenza della prova di circostanze che escludessero la colpevolezza degli imputati.

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Ambiente in genere.Procedura di VIA

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 01 Aprile 2025
Visite: 745

Consiglio di Stato Sez. IV n. 1831 del 4 marzo 2025
Ambiente in genere.Procedura di VIA

L’elemento qualificante della disciplina recata dall'art. 27 - bis del Codice dell’ambiente (nonché dall'art. 27 per quanto riguarda il procedimento unico ambientale di competenza statale) è rappresentata dalla circostanza che l’Autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla Conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili; con l’unico limite rappresentato dal fatto che la determinazione finale deve essere assunta sulla base del provvedimento di VIA. La positiva valutazione degli impatti ambientali è il presupposto per l’ottenimento degli altri titoli abilitativi in seno al nuovo procedimento il cui elemento qualificante è costituito dall’adozione del modulo della conferenza di servizi, così come disciplinata dall’art. 14 - ter della l.n. 241 del 1990, con la conseguenza che la determinazione conclusiva viene assunta dall’Autorità procedente “con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”. La funzione dell’Autorità “competente” non è quindi limitata al solo provvedimento di VIA né rimane neutra rispetto al processo decisionale relativo all’autorizzazione del progetto sottoposto alla valutazione ambientale. La circostanza che nel provvedimento confluiscano, oltre al provvedimento di VIA, anche gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, non può inoltre elidere il fatto che l’effetto autorizzativo deriva dalla stessa determinazione conclusiva della Conferenza stessa (ove positiva), la quale è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle Amministrazioni ordinariamente competenti.

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Ambiente in genere.Soggetti responsabili e perimetrazione degli obblighi di vigilanza. Rilevanza in sede penale e amministrativa delle condotte omissive 

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Dottrina
Pubblicato: 31 Marzo 2025
Visite: 835

Soggetti responsabili e perimetrazione degli obblighi di vigilanza. Rilevanza in sede penale e amministrativa delle condotte omissive 
di Silvia MARTINO
Pubblicazione dell'Ufficio Studi Giustizia Amministrativa 

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Acque.Inquinamento di aree sensibili e condanna Repubblica italiana

Dettagli
Categoria principale: Acque
Categoria: Giurisprudenza Comunitaria
Pubblicato: 31 Marzo 2025
Visite: 785

Corte di giustizia (Sesta Sezione) 27 marzo 2025
« Inadempimento di uno Stato – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 4, 5 e 10 – Inquinamento di aree sensibili – Impianti di trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Somma forfettaria »

La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Italia (C‑85/13, EU:C:2014:251), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE ed è stata pertanto condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 10 milioni. Nel caso in cui l’inadempimento persista al giorno della pronuncia della sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 13.687.500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 aprile 2014.

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Ambiente in genere.Fatti di inquinamento addebitabili a società e responsabilità degli amministratori

Dettagli
Categoria principale: Ambiente in genere
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 31 Marzo 2025
Visite: 799

Consiglio di Stato Sez. IV n. 1882 del 5 marzo 2025
Ambiente in genere.Fatti di inquinamento addebitabili a società e responsabilità degli amministratori

Non è esclusa la possibilità che gli amministratori di una società rispondano anche dei fatti di inquinamento addebitabili alla società. Tuttavia, per armonizzare la responsabilità con i principi e le regole che vigono nel diritto commerciale, sarà necessario accertare o l’uso distorto dello schema societario (secondo il parametro dell’abuso della personalità giuridica) o il contributo causale ed efficiente ai fatti di inquinamento. Nel caso in cui la società non sia responsabile dell’inquinamento le norme di riferimento saranno quelle che l’ordinamento prevede per il proprietario incolpevole e prioritariamente risponderà col bene di cui è proprietaria. In questa ipotesi gli amministratori non potranno rispondere col loro patrimonio se non al ricorrere dei presupposti e delle circostanze prima enunciate in via generale, ossia se come persone fisiche hanno dato causa all’inquinamento (e in tal caso saranno da annoverare tra i soggetti responsabili dell’inquinamento con le relative responsabilità) o se, con dolo o colpa, non hanno fatto quanto dovevano nell’interesse della società. 

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Beni ambientali.Impianti eolici e tutela del paesaggio

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 28 Marzo 2025
Visite: 993

Consiglio di Stato Sez. IV n. 1877 del 5 marzo 2025
Beni ambientali.Impianti eolici e tutela del paesaggio

Quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). Inoltre, non vi è dubbio che quando trattasi di aree contermini ad altre vincolate ai sensi dell’art. 142 del Codice e ad aree SIC debba essere applicato l’Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 che precisa, al punto 3, che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico”. 

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  • Urbanistica.Cambio di destinazione di locali accessori in vani ad uso residenziale
  • Rifiuti.Obblighi di rimozione
  • Urbanistica.Il seme della discordia inizia a dare i suoi frutti
  • Urbanistica.Costruzioni in zona sismica
  • Urbanistica.Decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia
  • Ambiente in genere.Accesso alle informazioni
  • Urbanistica.Lottizzazione abusiva negoziale e acquirente del lotto frazionato
  • Beni ambientali.Sui limiti dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.
  • Elettrosmog. Illegittimità di divieto generico all’istallazione degli impianti di trasmissione
  • Urbanistica.Differenze tra dichiarazione di idoneità statica e certificato di collaudo

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