Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez.VI n. 6012 del 23 agosto 2021
Urbanistica.Ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo
L'art. 17, comma 3, l. 17 agosto 1942, n. 1150, che disciplina la c.d. ultrattività residuale dei piani particolareggiati decaduti per decorso del tempo ha la duplice funzione di precludere - per un verso - la proroga sine die di piani attuativi mai avviati (o rimasti inattuati o quasi del tutto inattuati) ed ormai scaduti (e presumibilmente obsoleti in quanto non più conformi alle mutate esigenze urbanistiche), e di salvare - per altro verso - le opere già realizzate, consentendo comunque (al fine di evitare un “danno urbanistico/ambientale” maggiore rispetto a quello cagionato dalla visione della incompiutezza delle opere) il completamento urbanistico delle aree nelle quali la pianificazione sia stata correttamente avviata, consentendo, cioè, la ultimazione delle opere di urbanizzazione in corso e la ordinata edificazione, in conformità agli indici praticati nella zona secondo le disposizioni del piano stesso
TAR Campania (NA) Sez. III n. 5624 del 25 agosto 2021
Urbanistica.Non sanabilità opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
La procedura di accertamento di conformità divisata dall’art. 36 e dall’art. 37 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile nel caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quando espressamente previsto dall’art. 146 del D.L.vo n. 42 del 2004: e ciò perché per le opere comportanti interventi di nuova costruzione, l'autorizzazione paesaggistica, la quale ovviamente condiziona l'accertamento, non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’autorizzazione paesaggistica postuma non è, infatti, ammissibile se non nei limitatissimi e tassativi casi previsti nel medesimo art. 167 (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 33088 del 7 settembre 2021 (CC 15 lug 2021)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Leo
Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e scarti di origine animale
Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Una conclusione del genere va ribadita anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
Un’’attività è “abusiva” anche nel caso in cui essa sia attuata violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, come accertato nel caso in esame, in quanto lo smaltimento (di liquido ematico) non avveniva presso l’impianto indicato nella documentazione di trasporto, bensì presso altra proprietà .Né rileva, per escludere il reato, che una parte del liquido ematico fosse conferito nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni, in quanto il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite
Il discrimine tra abuso edilizio e lottizzazione abusiva
(Nota critica a Cassazione penale, Sez. III, n° 34890/2021)
di Massimo GRISANTI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5542 del 26 luglio 2021
Rifiuti.Bonifica spontanea di un sito inquinato
Nel caso di bonifica spontanea di un sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio della solidarietà
Cass. Sez. III n. 32889 del 6 settembre 2021 (CC 29 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. Marra
Urbanistica.Lottizzazione abusiva reato progressivo nell’evento
La fattispecie di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell’evento che giunge a compimento solo con l’ultimazione delle costruzioni, sicché anche quando le attività di edificazione siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla lottizzazione, la permanenza cessa solo quando l’intero programma di lottizzazione viene attuato e cioè all’epoca di ultimazione della ultima opera, sia essa una costruzione abusiva o un’urbanizzazione primaria o secondaria; conseguentemente solo da tale momento può computarsi il termine necessario per la prescrizione del reato
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