Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez VI n. 6263 del 27 giugno 2023
Urbanistica.Attività ediliza libera
Hanno natura di «manufatti leggeri» annoverabili nell’edilizia libera, di tende o gazebo che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. Tali elementi, pertanto, non necessitano di permessi per la loro installazione. Oltretutto, la copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende. Non essendovi dunque uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione, ovvero una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che l'art. 3, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001, riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7132 del 20 luglio 2023
Urbanistica.Classificazione degli interventi
L’art. 3, ultimo comma, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato in modo tale che la disciplina urbanistica comunale non possa offrire agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita, né traslare i medesimi dall’una all’altra tipologia, ma non può essere inteso pure nel senso che, in sede di pianificazione generale e/o esecutiva, non possano essere definite le modalità quali-quantitative degli interventi e, quindi, anche limitare la portata di questi ultimi in termini di impatto sull’esistente impianto urbanistico, tanto più quando il singolo intervento si inserisce in un piano inteso al risanamento di un contesto urbano secondo linee filologiche di recupero dei caratteri storico-architettonici, anche al fine di ripristinare un armonico sviluppo di una più ampia schiera edilizia
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7072 del 19 luglio 2023
Rifiuti.Obbligo di bonifica e messa in sicurezza
La impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione di un sito non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi e ciò vale sia con riferimento agli obblighi di bonifica che con riguardo alle misure di messa in sicurezza di emergenza .
TAR Liguria Sez. II n. 688 del 4 luglio 2023
Rifiuti.Obbligo di iscrizione Albo Nazionale degli Autotrasporti di cose per conto terzi
Ai sensi dell’art. 30 della legge 6 giugno 1974 n. 298, non sono soggetti alla normativa sulla disciplina dell'autotrasporto di cose su strada gli autoveicoli di proprietà di Stato, regioni, comuni, province e loro consorzi, “destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne” (lett. b): con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il diniego di esenzione dalla disciplina prevista dal citato art. 30 opposto ad una società pubblica che gestisce il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allorché lo statuto della società non preordini affatto in via esclusiva l'impiego degli autoveicoli alle esigenze interne della società medesima, ma preveda anche l'espletamento di attività a favore di soggetti terzi rispetto ai comuni proprietari
TAR Campania (SA) Sez. III n. 1611 del 3 luglio 2023
Ambiente in genere.Potere di ordinanza
E' legittimo il potere d’ordinanza ex art. 54, D.lgs. n. 267/2000 ove esso abbia trovato espressione nell’adozione di una misura adeguata a fronteggiare una situazione attuale di pericolo, a nulla rilevando il preciso momento temporale in cui la fonte del pericolo ha avuto origine ovvero lo stato di incuria protrattosi nel tempo (fattispecie relativa alla adozione di ordinanza extra ordinem, emanata a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, esposte ad evidente ed effettivo pericolo derivante dallo stato di degrado ambientale in cui versano all’attualità le aste torrentizie di alcuni corsi d’acqua, necessitanti di TARimmediati interventi manutentivi, di polizia idraulica, diserbo e dragaggio degli alvei torrenziali).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6752 del 10 luglio 2023
Beni culturali.Locali storici
Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza; ferma restando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità
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