Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 85 del 4 maggio 2023
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Previsione che accorda a leggi e regolamenti regionali la possibilità di derogare alle prescrizioni del decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, con particolare riguardo a quelle in materia di spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi.
In via conseguenziale:
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Lombardia - Previsione che, salvo per i limiti inderogabili sulle distanze, ha disposto la disapplicazione delle norme del decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, per i Piani di Governo del Territorio [PGT] adeguati alle disposizioni ivi previste.
Dispositivo: inammissibilità
Cass. Sez. III n. 15257 del 12 aprile 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Limongi
Urbanistica.Poteri di sindacato del giudice nel procedimento di esecuzione
Il potere - dovere di sindacato sugli atti e sulle decisioni amministrative attribuito al giudice penale consegue ai compiti di tutela del paesaggio e degli interessi urbanistici attribuitigli dall’ordinamento, a salvaguardia dei quali il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare l'assenza di contrasto degli atti amministrativi incompatibili con l’esecuzione della demolizione con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, anche l'assenza di contrasto dei medesimi atti con interessi ambientali accertati dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Tale potere si estende anche alle decisioni della giurisdizione amministrativa, giacché anche di queste il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio di dette attribuzioni, deve accertare la portata, onde verificarne la incompatibilità o meno con l’esecuzione della demolizione, che non può rimanere preclusa dalla adozione di decisioni fondate su ragioni formali o di rito, ma solo dall’accertamento definitivo di situazioni che siano incompatibili con l’esecuzione della demolizione delle opere abusive, o, come ricordato, dall’adozione di validi ed efficaci atti amministrativi con essa incompatibili.
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 203 del 29 marzo 2023
Sviluppo sostenibile.Procedura abilitativa semplificata per impianti eolici o fotovoltaici
Nell'ipotesi di PAS (procedura abilitativa semplificata), il titolo abilitativo all'installazione di impianti eolici si intende conseguito decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine. Tale interpretazione è conforme alla previsione legislativa di cui all'art. 6, comma 4, d.lg. n. 28/2011, secondo cui — se il Comune non procede all'inibizione dell'attività edilizia — l'attività di costruzione deve ritenersi assentita solo quando sia decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 22; pertanto, per l'ammissione ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il conseguimento dell'abilitazione PAS coincide con il decorso di trenta giorni dalla data di presentazione
Cass. Sez. III n. 14583 del 6 aprile 2023 (CC 2 mar 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Di Meglio
Urbanistica.Decreto "Genova" e interventi edilizi ad Ischia
l’art. 21 comma 2 bis del d.l. 28 settembre 2018, n. 109 integra una previsione che deve essere necessariamente letta con l’incipit dell’articolo 25 che, introducendo la citata disciplina acceleratoria del regime del condono, ha precisato espressamente che essa è fissata “al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo”; laddove le disposizioni del predetto capo terzo sono finalizzate – ai sensi del citato art. 17 comma 1 – a “disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”. Tali interventi hanno la loro indiscutibile pregnanza, sul piano edilizio, nella previsione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati, per il cui conferimento è strumentale, quale presupposto indefettibile, la prevista accelerazione della definizione delle pratiche di sanatoria pendenti, ove si tratti di opere abusive. In altri termini, intanto sarà possibile ottenere contributi in quanto l’immobile, ove abusivo, risulti sanato (e rapidamente, secondo la citata e correlata procedura acceleratoria) in caso di avvenuta presentazione di domanda di condono.
Cass. civile SU n.3077 del 1 febbraio 2023
Pres.Virgilio Rel. Ferro Ric.Fibe s.p.a.
Riiuti.Obblighi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3201 del 28 marzo 2023
Elettrosmog.Procedimento di autorizzazione
Sebbene le esigenze di semplificazione procedurale -particolarmente avvertite nella materia delle telecomunicazioni- abbiano giustificato la previsione di un procedimento unico, deputato all’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, non sembra possa impedirsi la presentazione distinta di due istanze, una tesa (sul piano edilizio, urbanistico, ambientale e paesaggistico) ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della sola infrastruttura, l’altra volta (in particolare, sul piano della tutela ambientale e della salute) a conseguire l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di telecomunicazione ai fini del suo esercizio. Le esigenze di semplificazione procedurale tendono, infatti, a tutelare la posizione dell’operatore economico, evitando una moltiplicazione di procedimenti funzionali al conseguimento del medesimo risultato pratico, dato dall’esercizio di un impianto di telecomunicazione attraverso la realizzazione di una nuova infrastruttura portante. Qualora, invece, l’interesse imprenditoriale sia limitato alla previa realizzazione della sola infrastruttura, anche in ragione della tipologia di attività economica svolta dall’istante - circoscritta alla realizzazione di tali opere, da concedere successivamente in godimento ad altri operatori esercenti il servizio di telecomunicazione – non sembra possa precludersi la presentazione di un’istanza autorizzatoria riferita alla sola opera programmata. Ciò, da un lato, risponde ad un interesse meritevole di tutela dell’istante, di ottenere un titolo coerente con l’attività di impresa effettivamente svolta, dall’altro, non comporta alcun pregiudizio per l’interesse pubblico, occorrendo, comunque, valutarsi, nell’ambito di un successivo e tipico procedimento dall’uopo da avviare, anche i presupposti di assentibilità dell’impianto ai fini del suo esercizio.
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