Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VIII n.4377 del 9 ottobre 2020
Urbanistica.Provvedimento di sgombero
Il provvedimento di sgombero, una volta che richiami l’inottemperanza all’ordine di demolizione, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività. L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali le ordinanze di sgombero che seguono la demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
Cass. Sez. III n. 29816 del 27 ottobre 2020 (UP 9 set 2020)
Pres. Aceto Est. Gai Ric. Matigne ed altro
Caccia e animali.Attività venatoria e maltrattamento di animali
Anche l’uccisione di un animale deve avvenire senza infliggere ulteriori sofferenze non necessarie laddove “senza necessità” vi rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Sussiste pertanto il reato di maltrattamenti di animali qualora all’animale sia stata inflitta una non necessaria e inutile sofferenza conseguente alla mancata uccisione con un colpo di grazia che, se prontamente intervenuto, avrebbe impedito ulteriori sofferenze, avendolo rinchiuso, ancora in vita, all’interno del cassone del veicolo che lo trasportava sottoponendolo a sevizie insopportabili.
Cass. Sez. Un. civili n. 23908 del 29 ottobre 2020 (Ud. 20 ott. 2020)
Pres. Sprito Est. Giusti Ric. Marina Porto Antico s.p.a
Acque.Illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura e giurisdizione
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - non ricadendo nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi configurata dall'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.c. - la domanda, inibitoria e risarcitoria da illecito scarico a mare di un rivo adibito a pubblica fognatura, promossa, nei confronti della P.A. e del suo concessionario, gestore del servizio idrico integrato, dal concessionario di un compendio demaniale destinato a porto turistico, allorché, a fondamento della proposta azione, siano denunciate una mera attività materiale e l'omissione di condotte doverose in violazione del generale principio del neminem laedere, e senza che vengano in rilievo atti e provvedimenti amministrativi di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Campania (SA) Sez. II n.1383 del 13 ottobre 2020
Urbanistica.Asservimento del fondo
In caso di edificazione, l’asservimento di un fondo, implicato dal suo asservimento per lo sfruttamento edilizio di altra area, facente parte dello stesso lotto (c.d. concentrazione volumetrica) o di altro diverso lotto (c.d. cessione di cubatura), costituisce una qualità oggettiva dello stesso, opponibile ai terzi, che continua a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva ed i cui effetti derivanti hanno carattere definitivo ed irrevocabile, provocando la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, con permanente minorazione della sua utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario
Cass. Sez. III n. 29822 del 27 ottobre 2020 (UP 11 set 2020)
Pres. Izzo Est. Di Stasi Ric. Giampiccolo
Urbanistica.Opere in cemento armato e struttura metallica
La sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6349 del 20 ottobre 2020
Danno ambientale.Azione risarcitoria per danno ambientale
A mezzo dell’azione prevista dagli artt. 309 ss., d.lgs. n. 152 del 2006 - che può essere attivata su impulso di regioni, province autonome, enti locali, persone fisiche o giuridiche nonché organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente - si intende tutelare il valore “Ambiente”, che costituisce l’oggetto di uno specifico interesse pubblico rispetto a casi di danno o anche di semplice minaccia di danno ambientale; in tal caso, quindi, il bene della vita tutelato in via diretta dal Legislatore non è l’interesse particolare di un soggetto che chiede di essere risarcito per il danno cagionato alla propria sfera patrimoniale, bensì l’interesse alla tutela ambientale posto in capo al Ministero dell’ambiente che, su sollecitazione dei soggetti sopra indicati, adotta le necessarie misure di precauzione, prevenzione e contenimento del danno a seguito della apposita valutazione discrezionale che è chiamato a svolgere ai sensi del comma 3 dell’art. 309, d.lgs. cit.
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