Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2395 del 12 marzo 2024
Acqua.Destinazione a bonifica ed irrigazione e competenze
L’uso e lo sfruttamento del corso d’acqua, a fini di bonifica ed irrigazione, non può mai comportare l’attrazione della competenza, altresì, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo idrico stesso; ne consegue che la manutenzione ordinaria e straordinaria (c.d. “sistemazione idraulica”) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali più in generale nonché delle opere strettamente idrauliche (dunque non direttamente afferenti alla bonifica) spetta alla Regione e non ai Consorzi di bonifica (cui compete la cura, gestione e conservazione delle sole opere di bonifica ed irrigazione).
Cass. Sez. III n. 11617 del 20 marzo 2024 (CC 6 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ventrone
Ecodelitti.Profitto e sequestro a fine di confisca nel delitto di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.
La nozione di profitto del reato di cui all’articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere ridotta al solo «utile netto», dovendosi invece ritenere, in conformità con la natura «riequilibratrice» di tale confisca (ed a differenza di quella dello «strumento del reato»), riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato. In tema di sequestro finalizzato alla confisca del profitto del delitto di cui all’articolo 452-quaterdecies cod. pen., ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d’individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, pur senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti.
Il “modello” italiano per la circolazione internazionale dei beni culturali: stato attuale e possibili riforme
di Francesco GRASSI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustzia Amministrativa
Consiglio di Stato Sez. III n. 2373 del 12 marzo 2024
Rifiuti.Interdittiva antimafia e delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
E' infondata la tesi secondo cui, ai fini del diniego d’iscrizione nella white list, occorrerebbe il concorso di entrambe le condizioni previste dall’art. 84 del Codice antimafia, ossia la condanna per un reato “spia” e, comunque, cumulativamente ad essa, anche la sussistenza di “tentativi di infiltrazione” tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa interessata. Il testo dell’art. 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come sostituito dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 (secondo il quale “L’iscrizione nell’elenco è soggetta alle seguenti condizioni : a) l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia; b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia”) nulla dice circa la necessaria compresenza, ai fini del diniego di iscrizione, di entrambi i suindicati presupposti, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente. La disposizione si limita a prevedere due condizioni negative che devono entrambe sussistere ai fini dell’iscrizione nella white list (l’assenza di misure di prevenzione impeditive e l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa), essendo evidente che la presenza anche solo di una delle due evenienze negative giustifica di per sé l’esclusione dalla lista. Ciò non implica, pertanto, che, ai fini del diniego di iscrizione, il Prefetto debba dimostrare il concorso di entrambe le condizioni impeditive. D’altra parte, a voler dare seguito a tale tesi si arriverebbe all’esito paradossale, e certamente non assentibile, per cui la sola sussistenza di una prognosi di infiltrazione di cui alla lettera b), non accompagnata anche da una condanna o da altro pregiudizio rientrante nella lettera a), consentirebbe l’iscrizione nella white list.
Cass. Sez. III n. 11831 del 21 marzo 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Schiava
Rifiuti.Momento consumativo del reato di inottemepranza alla ordinanza di rimozione
In ordine all'individuazione del momento consumativo del reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 si ritiene che la fattispecie abbia natura permanente e la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto. Tale principio muove dal presupposto che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione in esame è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l'adempimento di quanto indicato nell'ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine.
In tema di sanatoria sismica in Regione Marche di cui capitolo specifico della dgr Marche n. 975/2021
di Mauro FEDERICI
Pagina 42 di 578