Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13607 del 28 marzo 2019 (UP 8 feb 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Martina
Urbanistica.Desistenza dalla prosecuzione dell’intervento edilizio abusivo
La desistenza dalla prosecuzione dell’intervento edilizio abusivo, che deve essere definitiva e non soltanto temporanea, richiede, necessariamente, di essere efficacemente dimostrata attraverso dati obiettivi ed inequivocabili, non potendosi basare su mere attestazioni, poiché, diversamente, ogni interruzione dei lavori, anche se dovuta a circostanze contingenti, potrebbe essere utilizzata per rappresentare una più vantaggiosa collocazione temporale dei lavori abusivi
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 21 marzo 2019
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettere b) e c) – Discariche di rifiuti – Discariche preesistenti – Violazione»
TAR Calabria (RC) n. 141 del 4 marzo 2019
Urbanistica.Distanze tra fabbricati
L’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (“…è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti …”) nel dare attuazione all’art. 17 della legge n. 765 del 1967,fissa i limiti inderogabili di distanza tra fabbricati e, nell’ambito di detti limiti,a tutela non del diritto alla riservatezza bensì di imperative esigenze igienico-sanitarie salvaguardate con un divieto volto ad impedire la formazione di intercapedini nocive, prevede un distacco minimo di dieci metri nei casi in cui almeno uno dei due muri che si fronteggiano risulti munito di finestre, restando espressamente sottratte ad un simile impedimento, di carattere assoluto, solo le costruzioni situate in zona A e i “…gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.Trattandosi di disposizione tassativa ed inderogabile, essa impone al proprietario dell’area confinante con quella in cui sorge una parete finestrata di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri dalla parete altrui, senza possibilità di dispensa dal divieto, neppure se la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella delle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di esse conforme alle previsioni dell’art. 907, comma 3, c.c..
Cass. Sez. III n. 11463 del 14 Marzo 2019 (Up 16 gen 2019)
Pres. Andreazza Est. Scarcella Ric. D’Avino
Urbanistica.Prova della data di ultimazione dei lavori
Anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell'opera incriminata. Tale onere probatorio, peraltro, non può ritenersi assolto attraverso fonti dichiarative ma presuppone la dimostrazione attraverso elementi di prova documentali (fatture di acquisto di materiali edili; rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi alla data della asserita retrodatazione; etc.) che consentano di supportare la prospettazione difensiva in ordine all’epoca di consumazione del reato in data antecedente a quella risultante dalla contestazione mossa dal PM.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1502 del 4 marzo 2019
Beni ambientali.Competenza dell’ente parco nazionale a dichiarare l’acquisizione in proprio favore delle opere edilizie abusive realizzate nel perimetro dell’area naturale protetta
Non si possono considerare sussistenti i presupposti per ravvisare un “difetto assoluto di attribuzione”, quando un Ente Parco emani un provvedimento in tema di tutela del territorio: poiché la legislazione di settore ha previsto il diritto-dovere del medesimo Ente di prevenire e di reprimere gli abusi edilizi, e di sanzionarli conseguentemente. Deve sottolinearsi che, quando si tratta di un abuso nell'area protetta rappresentata da un parco nazionale, le sanzioni sono le stesse quanto al contenuto, ma si deve tener conto delle disposizioni speciali che prevedono le relative competenze (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA).
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 351 del 1 marzo 2019
Rifiuti.Abbandono e responsabilità ANAS
Il rapporto tra la norma di cui all’art.14 del d.lgs.285/1992, e quella di cui all’art.192 del d.lgs.152/2006 non deve essere inteso nel senso dell’autonomia e alternatività delle due diposizioni, quanto della complementarietà delle stesse. In particolare, la violazione degli obblighi di cui all’art. 14 del Codice della strada da parte del concessionario della strada - quale è a tutti gli effetti l’Anas - integra l’elemento psicologico della colpa prescritto dall’art. 192 del Codice dell’ambiente.
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