Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez. I n. 2236 del 6 ottobre 2023
Ambiente in genere.Messa a dimora di essenze arboree sul territorio comunale
L’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del codice della strada), che obbliga di mantenere fuori dai centri abitati una distanza minima (6 metri) dal confine stradale per impiantare alberi lateralmente alla strada opera anche nei confronti del Comune, trattandosi di prescrizione poste nell’interesse della collettività e per la sicurezza stradale
Consiglio di Stato Sez. II n. 9243 del 25 ottobre 2023
Urbanistica.Applicazione della doppia conformità e del principio dell’one shot temperato alla fiscalizzazione dell’abuso edilizio
Il rinvio effettuato dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 - concernente l’abuso dovuto all’annullamento, in via amministrativa o giurisdizionale, del permesso di costruire – all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è solo quoad effectum; dunque, non può esigersi, ai fini della cd. fiscalizzazione dell’abuso, la cd. doppia conformità prevista per la diversa fattispecie del permesso di costruire in sanatoria. Il principio dell’one shot temperato, finalizzato ad evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, trova applicazione nei casi in cui, a seguito di giudicato di annullamento di un primo provvedimento sfavorevole, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento di identico contenuto; non può applicarsi, invece, alla diversa fattispecie in cui, in ottemperanza al giudicato di annullamento del titolo edilizio, l’amministrazione adotti il diverso e succedaneo provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa all’ordine di demolizione.
Infrastrutture energetiche e impianti industriali
Ufficio del Massimario della Giustizia amministrativa - Rassegna monotematica
Autore: Diana CAMINITI
TAR Lazio (LT) Sez. I n. 697 del 11 ottobre 2023
Acque.Piano di tutela e scarichi sul suolo
Il piano di tutela delle acque, previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce uno specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità degli interventi stabiliti dalle Autorità di bacino distrettuali. Le norme del piano de quo, dunque, sono prescrittive e vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, oltre che per i privati e, quindi, si impongono sugli atti di pianificazione di sviluppo economico, di uso del territorio, di uso delle acque nazionali, regionali e locali che devono essere adeguati, a cura delle autorità competenti, a contenuti, indirizzi e prescrizioni del piano medesimo. Ebbene, a termini dell’art. 124, commi 9 e 10, d.lgs. n. 152 cit., non è incondizionatamente prescritta l’applicazione dei limiti per lo scarico su suolo in presenza di un corpo d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure che sia non significativo, dovendo l’Amministrazione individuare prescrizioni e limiti che garantiscano le capacità autodepurative del corpo stesso e la difesa delle acque sotterranee.
Corte EDU Sez. I 19 ottobre 2003
Caso Locascia ed altri contro Italia
Rifiuti.Discarica e lesione della vita privata e familiare
Il caso Locascia e Altri contro l'Italia (domanda n. 35648/10) riguardava la crisi legata alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e all'inquinamento causato da un sito di discarica. La domanda è stata presentata da 19 residenti che vivono a Caserta e San Nicola La Strada (comuni della Campania).
Nella sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito all'unanimità:
- per quanto riguarda la gestione dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, è stata riscontrata una violazione dell'Articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo durante lo stato di emergenza in Campania, e nessuna violazione dell'Articolo 8 della Convenzione dopo la fine dello stato di emergenza.
- per quanto riguarda l'inquinamento causato dal sito di discarica vicino alle abitazioni dei richiedenti, è stata riscontrata una violazione dell'Articolo 8 in relazione all'omissione delle autorità italiane nel prendere misure per proteggere il diritto alla vita privata dei richiedenti e nessuna violazione dell'Articolo 8 in relazione alla presunta mancata fornitura di informazioni da parte delle autorità ai richiedenti sui rischi a cui erano stati esposti.
La Corte ha inoltre stabilito in particolare che l'inquinamento causato dai rifiuti aveva avuto un impatto negativo sul benessere personale dei richiedenti durante la crisi dei rifiuti dal 1994 al 2009 e che tale situazione era continuata per quanto riguarda il sito di discarica, che le autorità italiane non avevano ancora reso sicuro o ripulito.
Queste conclusioni riguardavano 11 dei richiedenti. La Corte ha dichiarato inammissibili le lamentele degli altri otto richiedenti in quanto non avevano fornito prove che dimostrassero di vivere nei comuni pertinenti.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8701 del 6 ottobre 2023
Urbanistica.Vincolo di destinazione alberghiera
La previsione del vincolo di destinazione alberghiera deriva dalla volontà del legislatore di accordare una tutela prioritaria allo sviluppo del settore turistico, ritenuto strategico per l’economia nazionale, e trova giustificazione nel fatto che occorre evitare di snaturare i tessuti turistico-ricettivi già esistenti e impedire forme di speculazione derivanti dalla trasformazione delle predette strutture in immobili destinati ad usi abitativi, anche in considerazione del fatto che spesso le strutture ricettive si trovano in luoghi di particolare pregio ambientale, paesaggistico o anche solo turistico
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