Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Abruzzo (PE) Sez. 1 n. 267 del 12 luglio 2023
Ambiente in genere.VIA e sanzioni
Stante la natura sanzionatoria del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006, che non consente operazioni ermeneutiche tese ad ampliare il portato semantico della disposizione, la sanzione pecuniaria va applicata solo nel caso di progetti realizzati “senza la previa VIA” e non nell’ipotesi di interventi a cui si ricollega una VIA inizialmente rilasciata, ma di seguito annullata ad opera dell’autorità giudiziaria.
Cass.Pen. Sez. III n. 32746 del 27 luglio 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. Loiacono
Beni ambientali.Rilascio postumo autorizzazione paesaggistica
Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7250 del 25 luglio 2023
Urbanistica.Presupposti ordine di demolizione
Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi; il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta; pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.
Cass.Pen. Sez. III n. 33410 del 31 luglio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Falbo
Rifiuti.Abbandono e titolarità impresa
In tema di abbandono di rifiuti, quando la fattispecie incriminatrice fa riferimento alla “titolarità” dell’impresa, non intende riferirsi solo alla persona (formalmente) iscritta nel registro delle imprese, ma anche a chi sia titolare (ed eserciti) attività (di fatto) imprenditoriali, anche se non registrate e sconosciute al Fisco. Sicché, autore della condotta può essere tanto l’imprenditore, quanto colui che eserciti, di fatto, una delle attività indicate dagli artt. 2135 e 2195 cod. civ. Nel primo caso (imprenditore “formale”) è sufficiente, anche a fini di prova, la qualifica di “imprenditore” (indipendentemente dall’attività svolta dall’impresa, non essendo il reato circoscritto ai soli titolari di imprese che svolgono le attività di gestione di rifiuti di cui al comma primo dell’art. 256, comma 2, n. 152 del 2006); nel secondo caso (imprenditore “di fatto”) è necessario l’accertamento della riconducibilità del fatto allo svolgimento di una attività imprenditoriale e comunque non occasionale e posta in essere con un minimo di organizzazione.
La bonifica dei siti contaminati: il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 (re)introduce la facoltà per le regioni di delegare le procedure operative ai comuni e alle province
di Gaetano ALBORINO
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 830 del 26 giugno 2023
Urbanistica.Rideterminazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire
L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico; b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento.
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