Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 20713 del 27 maggio 2022 (UP 25 gen. 2022)
Pres. Di Nicola Rel. Noviello Ric. Messina
Rifiuti.Natura istantanea o permanente del deposito incontrollato
A fronte di due apparenti diversi orientamenti, che propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente oppure un reato meramente istantaneo si è chiarito come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti, per cui ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma – pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Ove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente. Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)
TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 1208 del 25 maggio 2022
Aria.Danno alla salute per sforamento limiti PM10
Ordinanza con la quale il Tribunale amministrativo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiedendo di affermare la giurisdizione del Tribunale civile di Milano sulla controversia avente ad oggetto il ricorso di un cittadino milanese il quale, avendo subito danni alla salute per i continui e sistematici sforamenti dei valori limite per il PM10 occorsi nel capoluogo lombardo (come accertato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE nella causa C-644/18) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Milano, il Comune di Milano e la Regione Lombardia (segnalazione Avv. S. Battista)
Consiglio di Stato Sez. II n. 3488 del 4 maggio 2022
Urbanistica.Differenza tra tenda retrattile e pergotenda
L’elemento differenziale della c.d. “pergotenda”, rispetto a una mera tenda retrattile, consiste non già nella necessaria esistenza di una struttura di supporto, laterale o frontale, rigida e leggera (solitamente in alluminio) a sostegno del telo (la quale è invece in sé necessaria a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento, quanto piuttosto di una serie di profili rigidi (nella prassi c.d. “frangitratta”), distanziati loro di circa 50-100 centimetri, aventi la specifica funzione di dare alla copertura maggior resistenza strutturale alla formazione di sacche d’acqua o al carico nevoso accidentale (altresì consentendone la chiusura “a pacchetto”, anziché a rullo), tanto da consentirne l’utilizzo a copertura di superfici notevolmente più ampie.
In tema di obbligatorietà dell’indicazione delle prescrizioni estintive delle contravvenzioni ambientali
di Vincenzo PAONE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3921 del 18 maggio 2022
Danno ambientale.Legittimazione degli enti esponenziali di interessi diffusi in materia ambientale
La legittimazione degli enti esponenziali di interessi diffusi in materia ambientale, che deriva ex lege dagli artt. 13 e 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, per le associazioni nazionali e per quelle presenti in almeno cinque regioni dall'iscrizione nell'elenco ministeriale previsto dalla medesima legge, può essere riconosciuta alle associazioni territoriali che, pur non iscritte in detto elenco, perseguono statutariamente la tutela dei beni ambientali, hanno stabile collegamento con il bene oggetto di tutela (inteso come continuità storica della propria azione di tutela) e ad esse è riconoscibile la c.d. “vicinitas” alla fonte della lesione lamentata (intesa come appartenenza o prossimità-contiguità dell'ente al territorio in cui ricade il bene medesimo). Specificamente per i comitati la legittimazione ad impugnare i provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi per l’ambiente non può prescindere dal requisito della cosiddetta stabilità temporale, nel senso cioè che la loro attività deve risultare protratta nel tempo e non, invece, insorta proprio e unicamente in funzione dell'impugnazione di quei provvedimenti
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