Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (BA) Sez. I n. 1239 del 5 ottobre 2020
Ambiente in genere.Accesso alle informazioni ambientali
Il legislatore ha introdotto una forma di accesso facilitato rispetto a quello disciplinato dall’art. 22 della legge 241/1990 per le informazioni ambientali, e ciò al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati. Tale normativa prevede, dunque, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e seguenti della predetta legge sul procedimento amministrativo.
Rifiuti con codici a specchio. Continuano le creative interpretazioni
di Walter FORMENTON, Mariano FARINA, Luca TONELLO, Francesco ALBRIZIO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5784 del 2 ottobre 2020
Urbanistica.Sospensione dei lavori ed autonomia rispetto al ripristino dello stato dei luoghi.
Tra la misura di sospensione dei lavori, avente carattere preventivo e cautelare, e la misura sanzionatoria vera e propria di ripristino dello stato dei luoghi esiste una completa autonomia, di tipo non solo procedimentale, ma anche sostanziale, con riferimento agli accertamenti compiuti dall’amministrazione. In altre parole, l’ordine di sospensione dei lavori non costituisce il presupposto di legittimità dell’ingiunzione a demolire, potendo quest’ultima essere emanata a prescindere dall’ordine di sospensione.
Emergenza sanitaria, infiltrazioni criminali e pesca illegale
di Daniela MAINENTI
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 2347 del 30 settembre 2020
Urbanistica.Piano regolatore quale atto discrezionale
Il Piano regolatore è atto generale discrezionale, sindacabile soltanto per macroscopica illogicità o irragionevolezza, infatti, non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano. Tale principio trova eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica. A fronte di destinazioni urbanistiche diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione sussiste solo quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo), approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione
Avvenuto smaltimento rifiuti: dubbi, responsabilità, soluzioni
di Stefano MAGLIA
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