Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. II n.1784 del 26 novembre 2020
Urbanistica. Realizzazioni o modifiche di terrazzi e aperture
Le modifiche prospettiche (mediante realizzazioni o modifiche dei terrazzi e delle aperture), sono riconducibili, come tali, all'orbita tipologica della ristrutturazione edilizia, assoggettata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 380/2001, al regime abilitativo del permesso di costruire o della c.d. super-SCIA alternativa ad esso ai sensi del successivo art. 23, comma 1, e, quindi, in assenza di siffatti titoli edilizi, sanzionabile in via ripristinatoria a norma del successivo art. 31, comma 1; l'apertura di porte e finestre non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio della concessione edilizia
I fabbisogni standard: è solo una questione metodologica?
di Alberto Pierobon
L’impossibile sottrazione dal vincolo paesaggistico dei laghi aventi perimetro inferiore a 500 metri (Alias: Come il MIBACT vìola il Codice del paesaggio e la Costituzione)
di Massimo GRISANTI
TAR Campania (SA) Sez. II n. 1780 del 26 novembre 2020
Urbanistica.Silenzio rigetto e potere di adottare in seguito il provvedimento espresso
L’avvenuta formazione del silenzio rigetto, pur comportando la cessazione dell’obbligo di provvedere in capo alla p.a., trattandosi comunque di silenzio cd. significativo, non priva tuttavia la stessa del potere di adottare in seguito il provvedimento espresso, in ossequio al principio di inesauribilità del potere amministrativo
Proibizione della coltivazione di OGM: un divieto della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute
di Maurizio LUCCA
Consiglio di Stato Sez. III n. 8089 del 16 dicembre 2020
Modificazioni genetiche.Proibizione della coltivazione del mais OGM
Il rilievo che la proibizione della coltivazione del mais OGM, in quanto – almeno ad una soglia precauzionale – potenzialmente pericolosa per la salute e per l’ambiente, sia un limite all’esercizio delle relative attività economico non contrastante con i parametri evocati, appare non dubitabile: avuto riguardo ad una ricognizione dei princìpi della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Trattato sull’Unione europea consapevole della gerarchia di valori dagli stessi risultante. L’assenza di ogni dubbio in proposito si rinviene del resto anche nella giurisprudenza del giudice comunitario.
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