Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Liguria Sez.I n.891 del 19 novewmbre 2018
Urbanistica.Contributo di costruzione quale condizione di efficacia del titolo abilitativo
L’articolo 42 del D.P.R. n. 380 del 2001, ai commi 2 e 5, disciplina le conseguenze del mancato o ritardato versamento del costo di costruzione, limitandosi a sancire in tali ipotesi unicamente l'aumento della percentuale del contributo stesso e l’esecuzione coattiva. Non sono pertanto legittime l'imposizione di una condizione di efficacia dell'emesso titolo abilitativo edilizio, l’irrogazione di una sanzione o l’applicazione di una modalità esecutiva diverse da quelle prefigurate dall'ordinamento per colpire l'inadempimento o la mora nel versamento del contributo di costruzione e per assicurarne il recupero all'amministrazione.
Cass. Sez. III n. 52149 del 20 novembre 2018 (Cc 27 giu 2018)
Pres. Cavallo Est. Scarcella Ric. Parlati
Urbanistica.Costruzione in zona agricola e sanatoria
In tema di reati urbanistici, nel caso di costruzione in zona agricola, la destinazione del manufatto alle opere dell'agricoltura ed il possesso dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo in capo a chi lo realizza - tanto al momento della richiesta e del rilascio del permesso di costruire, quanto al tempo della eventuale voltura del titolo abilitativo in favore di terzi - sono elementi rilevanti nella valutazione della rispondenza dell'opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico e, di conseguenza, anche per l'eventuale valutazione di conformità ai fini del rilascio della sanatoria
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.1092 del 19 novembre 2018
Rifiuti.Curatela fallimentare e obblighi in materia di prevenzione ambientale
La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata, e nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero
Cass. Sez. III n. 51820 del 16 novembre 2018 (UP 28 set 2018)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Lancellotti ed altri
Urbanistica.Confisca terreni abusivamente lottizzati e divieto di reformatio in pejus
Il giudice dell’appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non può ordinare la confisca dei terreni abusivamente lottizzati non disposta dal primo giudice, ostandovi il divieto di reformatio in pejus, sebbene all’omissione possa ovviarsi in sede esecutiva in ragione di quanto disposto dall’art. 676 cod. proc. pen.
L’art. 25 del decreto Ischia: condono tombale o aiuto ai terremotati?
di Lorenzo Bruno MOLINARO
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.1098 del 20 novembre 2018
Ambiente in genere.VIA e nozione di impatto ambientale
Per Impatto Ambientale, si intende l'insieme degli effetti rilevanti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli o cumulativi, positivi e negativi che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani. La VIA nasce, quindi, come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. La finalità del processo di VIA è rappresentata dalla tutela della salute umana, dalla preservazione di un ambiente caratterizzato da elevati livelli qualitativi; e, quindi, dalla conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita. Quanto al potere esercitato dalla P.A. in sede di VIA, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico – in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione – ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o del progetto.
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