Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di Giustizia (Prima Sezione) 12 settembre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale – Specie cosiddette di “designazione” – Misure orizzontali temporanee applicate uniformemente a tutte le zone di protezione speciale – Mancata adozione di piani di gestione individualizzati »
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6758 del 26 luglio 2024
Rifiuti. Individuazione da parte del Comune di siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti
L’art. 208 comma 6 dlv 152\06 non preclude ai Comuni di individuare, nell’esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti, perché se così fosse, per assurdo, non avrebbe senso la norma che ritiene superabili previsioni di questo tipo attraverso il valore di variante che assume il provvedimento autorizzatorio. L’atto comunale che incide in materia quindi non è nullo né illegittimo, soltanto è possibile che la conferenza di servizi, appunto imponendo una variante, motivatamente superi la pianificazione del Comune in tal senso.
Cass. Sez. III n. 32117 del 7 agosto 2024 (UP 29 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Della Corte
Ecodelitti.Il delitto di omessa bonifica non si applica in caso di violazione dell'art. 255, comma 3, dlv 152-2006
Gli artt. 452-terdecies cod. pen. e 255, comma 3, d. lgs. n. 152 del 2006 contengono disposizioni ispirate alla medesima ratio, tesa a sanzionare comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di natura pubblicistica di segno positivo, avente ad oggetto attività di recupero e di ripristino e, nel solo caso del delitto, anche di bonifica, a fronte di precedenti comportamenti lesivi – o potenzialmente lesivi - del bene tutelato, quale l’integrità dell’ambiente. Il contenuto di questi obblighi, peraltro, sembra indicato in termini comuni proprio dal decreto n. 152 in esame, così che per ripristino e ripristino ambientale debbono intendersi gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici (art. 240, lett. q); per bonifica, invece, deve intendersi l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 240, lett. p). Nonostante la comune identità ispiratrice, che si traduce in una evidente vicinanza di lessico, ciascuna delle due disposizioni mantiene tuttavia un proprio spazio operativo, che ne giustifica l’autonoma previsione normativa, anche con riguardo alla differente qualifica formale e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7004 del 6 agosto 2024
Rifiuti.Accesso ad area privata da parte di agenti accertatori
E' legittimo l'accesso di agenti accertatori in un’area privata non qualificabile come “privata dimora”, la cui definizione non può essere considerata equivalente a quella di proprietà privata; gli elementi per attribuire ad un luogo la qualifica di privata dimora sono: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e la non accessibilità del luogo da parte dei terzi, senza il consenso del titolare. Ciò rende legittimo il procedimento di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 avviato a seguito dell'accertamento.
Consiglio di Stato Sezione V n. 6943 del 2 agosto 2024
Ambiente in genere.Concetto di perturbazione e valutazione di incidenza nella direttiva habitat
La normativa comunitaria impone agli Stati membri di adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. Un’attività è conforme all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, allorché siano vulnerati gli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall’esistenza o meno di opere edilizie. (Il collegio ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il concetto di perturbazione, quale presupposto ineludibile per l’applicabilità della normativa europea e nazionale in materia di valutazione d’incidenza. La vicenda afferisce all’installazione, nel piede dunale, di strutture precarie e amovibili nonché di arredi che, considerati unitariamente e complessivamente nella loro interezza, sono funzionali alla creazione ed allo svolgimento di vere e proprie attività turistico – ricreative all’aria aperta, capaci di fornire servizi ad una molteplicità di fruitori del mare. Da qui la necessità di sottoporre alla preventiva procedura di valutazione di incidenza tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma potenzialmente idonei ad avere incidenza significativa sullo stesso).
Cass. Sez. III n. 31818 del 5 agosto 2024 (CC 10 lug 2024)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Aracri ed altri
Urbanistica.Confisca per lottizzazione abusiva e buona fede dell'acquirente
In tema di confisca di immobile oggetto di lottizzazione abusiva, non può ritenersi automaticamente sussistente la buona fede dell'acquirente per il solo fatto che si sia rivolto per il rogito della compravendita ad un notaio, il cui intervento - sia per la possibilità di incomplete o mendaci dichiarazioni o documentazioni a lui rese o prodotte al fine di non fare emergere l'intento lottizzatorio, sia per l'eventualità di un contributo, doloso o colposo, del pubblico ufficiale alla realizzazione dell'evento illecito - non fa venir meno l'originaria illegalità dell'immobile, né può consentire all'acquirente, in dolo o in colpa, di godere di un bene di provenienza illecita e al costruttore abusivo di conseguire il proprio illecito fine di lucro. Analogamente, non costituisce argomento a sostegno della buona fede l'emissione - da parte del Comune - di cartelle per il pagamento dell’IMU o della TARI: come la prima, infatti, ha per presupposto il mero possesso dell'immobile, così la seconda si fonda sul solo fatto oggettivo dell'occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti
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