Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 726 del 19 luglio 2022
Acque.Ripartizione competenze
Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione e solo qualora non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all'alveo del corso d'acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che, riguarda la sua materiale inclusione nell'alveo del corso d'acqua pubblico, sussiste la competenza del giudice ordinario
TAR Basilicata Sez. I n. 538 del 18 luglio 2022
Rifiuti.Individuazione soggetto responsabile dell'inquinamento
In materia ambientale il responsabile dell’inquinamento di un sito non deve essere individuato con la regola probatoria del processo penale della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, ai sensi del quale risulta sufficiente l’accertamento del nesso eziologico, quando, anche mediante le presunzioni, è più probabile della sua negazione.
TAR Marche Sez. I n. 418 del 16 luglio 2022
Urbanistica.Modifica destinazione uso tra categorie funzionalmente autonome
Il cambio di destinazione d’uso ha tendenzialmente una sua giuridica apprezzabilità e, come tale, non può essere liberamente eseguito previa comunicazione, ma deve essere assentito mediante permesso di costruire in tutti i casi in cui esso intervenga tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e influisca in via conseguenziale e automatica sul carico urbanistico
TAR Marche Sez. I n. 417 del 14 luglio 2022
Rifiuti. Attività di recupero in regime semplificato
La regolarità edilizia (ma anche la compatibilità urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunque <recare pregiudizio all'ambiente> così come prescrive, tra l’altro, l’art. 214, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, contrariamente a ciò che avviene nell’ambito della procedura ordinaria di cui al precedente art. 208, dove l’approvazione del progetto <sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico> (cfr. relativo comma 6).
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 682 del 11 luglio 2022
Beni Ambientali.Pannelli fotovoltaici installati sulla sommità degli edifici
La presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, considerando altresì che la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da più punti di osservazione pubblici non può configurare ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica
Consiglio di Stato Sez. IV n.6013 del 14 luglio 2022
Rifiuti.Realizzazione di una discarica per rifiuti inerti
Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato -– dopo alcuni quesiti preliminari in ordine alla ammissibilità del rinvio pregiudiziale – sollecita la Corte di giustizia a interpretare la direttiva 1999/31/CE (nella parte in cui stabilisce che una discarica deve essere realizzata mediante la combinazione della barriera geologica naturale e di un rivestimento artificiale), al fine di chiarire se sia conforme ad essa l’ubicazione di una discarica in un’area di vuoto di cava, priva di barriera geologica naturale originaria, o comunque caratterizzata da una barriera geologica di limitata consistenza.
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