Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Veneto Sez. II n. 660 del 2 maggio 2022
Urbanistica,Differenza tra ristrutturazione urbanistica ed edilizia
L’articolo 3, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come “interventi di ristrutturazione urbanistica” quelli “rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”. Si tratta quindi di interventi ben più pregnanti di quelli di mera ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, lettera e) del medesimo d.P.R., in quanto riguardanti non già un unico immobile, ma un’intera area degradata, alla quale viene conferita una conformazione del tutto nuova attraverso un “insieme sistematico” di interventi sull’edificato, sulla conformazione dei lotti e sull’intera viabilità. Pertanto, in disparte l’utilizzo comune del termine “ristrutturazione”, “la nozione di "ristrutturazione urbanistica", a differenza di quella di "ristrutturazione edilizia", non può considerarsi antitetica rispetto alla tipologia di intervento costituita dalla "nuova costruzione". Quest'ultima può anch'essa derivare da un intervento di demolizione e ricostruzione purché abbia caratteristiche che per destinazione, tipologia, volume, sedime o altri connotati essenziali si ponga in relazione di discontinuità rispetto ai volumi demoliti
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I n. 349 del 19 aprile 2022
Rifiuti.Responsabilità del proprietario del terreno in caso di abbandono
La responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti postuli l'accertamento di
una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o da posizione. La responsabilità solidale del proprietario può essere tuttavia imputabile a colpa omissiva, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti. L’accertamento della responsabilità va effettuato in contraddittorio e può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni o condivisibili massime d’esperienza
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3963 del 19 maggio 2022
Urbanistica.Interventi edilizi in zona sismica
Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Campania (NA) Sez. V n. 2748 del 21 aprile 2022
Rifiuti.Autorizzazione unica nuovi impianti di smaltimento e recupero
In materia di procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la determinazione finale della conferenza di servizi contempla una disciplina speciale rispetto a quella di carattere generale, contenuta nella legge n. 241/1990, considerato che, ai sensi dell’art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006, si prevede che “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. La specialità della norma, che trova la sua ratio nella peculiare pregnanza degli effetti della decisione resa in subiecta materia all’esito della conferenza (che sostituisce ogni altro titolo autorizzatorio), risiede nella significativa attenzione riservata dal legislatore alla “adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”, che non può ridursi alla valutazione e al riscontro delle posizioni prevalenti, richiesta invece dalla disposizione comune (che fa appunto riferimento alla “determinazione motivata di conclusione ... sulla base delle posizioni prevalenti ...”), previo, comunque, ineludibile bilanciamento delle ragioni manifestate e di sintesi delle ragioni emerse.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2462 del 4 aprile 2022
Beni ambientali.Imposizione vincolo ambientale e discrezionalità
La tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica, né può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento dell’esistenza, nel territorio oggetto dell’intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell’attuazione del primario valore paesaggistico; l’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso
Cass. Sez. III n. 18527 del 11 maggio 2022 (UP 24 mar 2022)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Belardo ed al.
Urbanistica.Confisca area abusivamente lottizzata e protezione della proprietà
Ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali. E’ conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni, modificandola.
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