Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di giustizia (Settima Sezione) 28 aprile 2022
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Ambiente – Direttiva 2008/56/CE – Politica per l’ambiente marino – Articolo 5 – Strategie per l’ambiente marino – Articolo17, paragrafi 2 e 3 – Assenza di riesame, entro i termini, della valutazione iniziale e della definizione del buono stato ecologico, nonché dei traguardi ambientali – Assenza di invio alla Commissione europea, entro i termini, dei dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame»
La Corte di giustizia europea ed i TMB italiani
di Mauro SANNA
Corte costituzionale n. 106 del 28 aprile 2022
Oggetto: Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - Previsione che per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata a ulteriori pareri. Sanità pubblica - Misure per il superamento del precariato del personale convenzionato a tempo determinato dell'Emergenza sanitaria territoriale - Possibilità per le ASL di assegnare gli incarichi di Emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa ASL.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
TAR Campania (NA) Sez. V n. 2090 del 29 marzo 2022
Ambiente in genere.Procedura di screening
L'oggetto dello screening è, sostanzialmente, l'"impatto ambientale", ovvero "l’alterazione" dell'ambiente lato sensu inteso: con la differenza che lo stesso svolge una funzione preliminare, nel senso che "sonda" la progettualità e, solo ove ravvisi effettivamente una “significatività” della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening, dunque, in considerazione dell’autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, che all'art. 19 ne disciplina lo svolgimento, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse. Per questo motivo è spesso definito, in maniera impropria, come un subprocedimento della V.I.A., pur non essendo necessariamente tale.
Consiglio di Stato: I forni crematori sono industrie insalubri
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 280 del 25 marzo 2022
Rifiuti.Contaminazione del suolo e sostanze non tabellate
Per le sostanze non tabellate (come il Freon 141b) l’individuazione del tasso soglia deve avvenire sulla base di un giudizio di equivalenza che richiede l’individuazione della sostanza tossicologicamente più affine; il supero della soglia di contaminazione così individuato vale ai fini della qualifica del sito come “potenzialmente contaminato”.
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