Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2234 del 20 gennaio 2022 (Ud 9 lug 2021)
Pres. Ramacci Est. Amoroso Ric. Casa
Rifiuti.Idrocarburi sversati accidentalmente
Gli idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee devono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trattandosi di sostanze di delle quali il detentore “si disfa", non costituendo un prodotto riutilizzabile senza trasformazione ed essendo la sua commercializzazione aleatoria e, implicante operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose.
In merito alla sentenza TAR Bologna n. 03/2022 del 03/01/2022 in materia edilizia sismica, rifacimento massetti solai e demolizione e ricostruzione tramezzature su un piano esteso
di Mauro FEDERICI
Consiglio di Stato Sez. IV n. 624 del 28 gennaio 2022
Beni ambientali.Ambito oggettivo della nozione di paesaggio ai fini della sua tutela
In tema di tutela del paesaggio, la nozione accolta dalla Convenzione europea del paesaggio, stipulata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, introduce un concetto certamente ampio di “paesaggio”, non più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma concepibile quale frutto dell’interazione tra uomo e ambiente, valorizzando anche gli aspetti identitari e culturali, di modo che è pertanto la sintesi dell’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni a contribuire a delineare la nozione, complessa e plurivoca, di “paesaggio”
Consiglio di Stato Sez. IV n. 217 del 12 gennaio 2022
Rifiuti.Holding ed obblighi di bonifica
Nonostante la concezione sostanzialistica di impresa si sia sviluppata a livello europeo nella materia della tutela della concorrenza, ciò non esclude che lo stesso principio possa essere applicato ad altri settori in cui, a fronte di una pluralità giuridica soggettiva delle imprese facenti parte di un gruppo, può essere comunque individuata una identità economica del gruppo ed un conseguente beneficio derivante alla holding e, quindi, al gruppo nel suo insieme dall’attività di una controllata; ciò impone di non limitarsi, nell’accertamento delle responsabilità, all’individuazione “dell’autore materiale” della condotta di inquinamento, (in genere l’entità che conduce o ha condotto direttamente l’attività inquinante) ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore
Cass. Sez. III n. 2530 del 24 gennaio 2022 (Cc 19 nov 2021)
Pres. Aceto Est. Scarcella Ric. Giocolano
Urbanistica.Demolizione e competenze
L’art. 41 TU Edilizia è una disposizione che trova applicazione nei casi in cui l’ordine di demolizione sia stato impartito dall’autorità amministrativa e non dal P.M. mediante la notifica dell’ingiunzione a demolire. L'ordine di demolizione adottato dal giudice, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. E’ dunque errato il richiamo operato dal giudice all’art. 41 affermando che ogni valutazione di carattere tecnico in ordine all’eseguibilità dell’ordine di demolizione dovesse essere prospettata dinnanzi alle competenti autorità amministrative: Comune e Prefettura
Consiglio di Stato Sez. IV n. 14 del 3 gennaio 2022
Aria.Forni crematori
È fatto notorio nell’ambito della specifica professionalità che i forni crematori con il loro funzionamento producono emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti, tra cui il mercurio sovente presente nelle otturazioni dentarie. Con tutto il rispetto che l’etica impone per quelle che comunque sono le spoglie mortali di un essere umano, non si può allora negare che questo tipo di emissioni sia in termini chimico fisici del tutto identico a quello prodotto appunto dagli inceneritori. Appare quindi legittimo che il vuoto di prescrizioni creato dalla non attuazione della l. 130/2001 sul punto venga colmato con il ricorso alla normativa generale del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.1265, tenuto presente che dall’art. 8 della l. 130/2001 stessa emerge inequivocabile la volontà del legislatore nel senso che la materia venisse disciplinata.
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