Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. I n.2947 del 31 dicembre 2021
Urbanistica.Convenzione urbanistica e opere di urbanizzazione
Anche nell’ipotesi in cui sia stata stipulata una convenzione urbanistica il compimento effettivo delle opere di urbanizzazione non costituisce un’obbligazione sinallagmatica a carico dell’Amministrazione comunale, la quale può quindi sempre pretendere il pagamento delle obbligazioni derivanti da tale convenzione, indipendentemente dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione
La Suprema Corte sull’ambito di applicazione della “causa di non confiscabilità” di cui all’art. 452 undecies c.p.
di Edoardo LICATA
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 1146 del 30 dicembre 2021
Urbanistica.Traslazione del posizionamento di un edificio
La mera traslazione del posizionamento di un edificio espressamente previsto dalla pianificazione generale e di dettaglio in zona completamente urbanizzata non può in alcun modo integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva, ma, al più, di variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del DPR 380/2001, che, alla lettera c) richiama proprio la “localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza” ovvero, considerato che la norma regionale non contiene analogo richiamo nella definizione di quelle che debbono essere considerate variazioni essenziali, una “difformità parziale”.
Cass. Sez. III n. 1344 del 14 gennaio 2022 (CC 28 set 2021)
Pres. Di Nicola Est. Gentili Ric. Aresu
Urbanistica.Strutture abitative temporanee
In tema di temporaneità di determinate strutture abitative si rileva, pur preso atto della intervenuta modifica normativa in base alla quale non vi è la necessità del permesso a costruire anche nel caso di installazioni “collocate, anche in via continuativa, in strutture all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti”, in base al novellato contenuto dell’art. 3, comma 1, lettera e), n. 5, del dPR n. 380 del 2001, che la caratteristica della temporaneità nell’ancoraggio al terreno, non è in contrasto con quello della continuità della installazione, posto che il dato della continuità è legato esclusivamente ad una durata cronologica, mentre quello della temporaneità dell’ancoraggio è concetto da intendersi in senso funzionale, con ciò volendosi intendere che è destinata a soddisfare un’esigenza non meramente temporanea la struttura che presenti un “collegamento di natura permanente al terreno”, dovendosi per tale considerare non solo ed esclusivamente la struttura solidamente ancorata al suolo attraverso opere murarie di considerevoli dimensioni, ma anche quella che, per essere dotata di “attacchi” od “allacci” non precari ad altre strutture logicamente non momentanee ma tendenzialmente stabili e permanenti, mutua da quelle le medesime caratteristiche di stabilità e permanenza. In altre parole, si intende significare che delle installazioni dotate di collegamenti sia alla rete elettrica che a quella idrica di abduzione e di smaltimento dei reflui, tanto più ove queste ultime siano in una loro significativa parte interrate, sono sicuramente da qualificarsi a loro volta non temporanee.
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1881 del 28 dicembre 2021
Urbanistica.Demolizione interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
In tema di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sè anche la diffida, posto che il primo comma dell’art. 35 d.p.r. n. 380/2001 non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda, cosicché ne consegue che alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza. Ciò in quanto, in base all’art. 35, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, la demolizione viene effettuata direttamente dal Comune a spese del trasgressore. La diffida, quindi, serve unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l’addebito delle spese sostenute dall’ente locale. Di conseguenza, la diffida contenuta nello stesso ordine demolitorio non contravviene allo spirito della norma, poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio, nel caso di specie previsto in trenta giorni, prima dell’intervento pubblico
Sulle ragioni per dubitare dell’effettiva natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 5, co. b-bis), D.L. 32/2019 in ordine all’art. 9, terzo comma, D.M. 1444/1968
(Nota critica a Cass. civile, Sez. II, ord. 2327/2022)
di Massimo GRISANTI
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