Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 149 del 10 gennaio 2022
Urbanistica.Termine di durata del permesso edilizio
Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l’impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l’insorgenza di una causa di forza maggiore
Cass. Sez. III n. 2237 del 20 gennaio 2022 (Up 14 set 2021)
Pres. Petruzzellis Est. Cerroni Ric. Centofanti
Caccia e animali. uccisione o maltrattamento di animali e stato di necessità
In tema di uccisione o maltrattamento di animali, se la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile. La nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis cod. pen. non comprende soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8 del 3 gennaio 2022
Urbanistica.Differenza tra pertinenza urbanistica e civilistica
Ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sull’assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio
Cass. Sez. III n. 2532 del 24 gennaio 2022 (Cc 12 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Ramacci Ric. Esposito
Urbanistica.Demolizione e principio di proporzionalità
Il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nella fase di esecuzione dell'ordine di demolizione di un'abitazione illegalmente edificata, secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, non implica un'assoluta discrezionalità del giudice, ma la necessità di rispettare alcuni precisi criteri guida.
Consiglio di Stato Sez. V n. 48 del 7 gennaio 2022
Rifiuti.Reimpiego terre e rocce da scavo a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento
L’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti – e dunque reimpiegate anche nell’attività edilizia – e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora la stesse: “sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale” Quali siano le “normali pratiche industriali” è poi specificato dall’allegato 3 al regolamento ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento, a differenza di quanto era previsto dall’abrogato d.m. n. 161 del 2012, all’allegato 3, che tra le “normali pratiche industriali” vi faceva rientrare proprio “la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotermiche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo”. In definitiva, allora, la normativa tuttora vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento.
Cass. Sez. III n. 3763 del 3 febbraio 2022 (Ud 11 nov 2021)
Pres. Rosi Est. Andronio Ric. D’Amico
Urbanistica.Ricostruzione di un rudere
Integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura
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