Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7817 del 22 novembre 2021
Urbanistica.Realizzazione soppalco quale ristrutturazione edilizia
La realizzazione di un soppalco rientra nella ristrutturazione edilizia laddove sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico, mentre potrà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, ossia un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8330 del 14 dicembre 2021
Rifiuti.Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali
L’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, nelle varie classi e categorie, è condizione di legittimità per svolgere materialmente i servizi corrispondenti, ma non individua di per sé un requisito di partecipazione alle gare indette dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’affidamento dei detti servizi
Cass. Sez. III n. 47347 del 1 dicembre 2021 (UP 15 sett 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Cerroni Ric. Schiavano
Urbanistica.Crollo accidentale di edificio in corso di ristrutturazione
In materia edilizia, è necessario il rilascio di un nuovo permesso di costruire ove, nel corso di un intervento assentito di ristrutturazione di un edificio, si verifichi il crollo accidentale di parte di esso, dovendosi eseguire lavori diversi da quelli in precedenza autorizzati. Tutt’altra fattispecie, pertanto, rispetto agli interventi di “ristrutturazione edilizia”, consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, e di necessità di accertamento della preesistente volumetria delle opere ovvero di rispetto della precedente sagoma dell’edificio qualora insistano in zona paesaggisticamente vincolata
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7620 del 16 novembre 2021
Urbanistica.Permesso di costruire e piano attuativo
I casi in cui è consentito prescindere dalla formazione del piano attuativo al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del permesso di costruire su un dato lotto, sono assolutamente eccezionali, e si riducono a quelli in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con il piano attuativo stesso
Cass. Sez. III n. 43609 del 26 novembre 2021 (CC 8 ott 2021)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Piccolo
Polizia Giudiziaria.Legittimità videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via
Sono legittime e pertanto utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione nell'altrui domicilio. Né rileva la circostanza che siano state apposte barriere fisiche per impedire la visibilità dall’esterno di quanto avviene in tale luogo. Invero, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone, in virtù della percepibilità esterna da un luogo posizionato ad altezza superiore rispetto a tali barriere (nella specie, la telecamera montata sul tetto dell’edificio antistante), non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla 'privacy', ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l'uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria
Consiglio di Stato Sez. II n. 7782 de 22 novembre 2021
Elettrosmog.Principio di precauzione ed esposizione a campi elettromagnetici
Il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell’esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell’Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell’art. 191, paragrafo 2, del T.F.U.E., insieme a quelli del ‘chi inquina paga’ e dell’azione preventiva. Tale principio, tuttavia, non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. La risoluzione del Consiglio d’Europa del 27 maggio 2011 si limita a raccomandare agli Stati membri l’applicazione, tra gli altri, del principio ALARA: integrando, essa, atto di mero indirizzo rivolti agli Stati, sfornito di diretta precettività nei confronti di soggetti privati. Va, quindi, escluso alcun carattere di vincolatività relativamente all’osservanza del principio di cui trattasi, atteso che esso è stato elaborato da organo (la Commissione Internazionale di Radioprotezione – ICRP) sfornito di potere siffatto.
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