Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il compendio motivazionale propedeutico all’affidamento in house: l’ipotesi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(Nota alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 22/10/2021 n. 7093)
di Giampiero GAUDIOSI
TAR Sicilia (PA) Sez. I n. 3331 del 1 dicembre 2021
Ambiente in genere.Inosservanza delle prescrizioni AIA
L’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/06 prevede una gradualità nell’adozione delle misure di ripristino (“secondo la gravità delle infrazioni”) ed infatti la revoca dell’autorizzazione è prevista solo in ultima analisi ed in caso di persistente inadempimento alle prescrizioni imposte.
Cass. Sez. III n. 45960 del 15 dicembre 2021 (UP 20 ott 2021)
Pres. Rosi Est. Andreazza Ric. Della Pia
Urbanistica.Computo volumi interrati e seminterrati nella volumetria complessiva
Il computo della volumetria deve essere effettuato, salvo che non viga una espressa e particolare disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati (cioè, sottostanti al livello stradale), funzionalmente asserviti, poiché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico
Consiglio di Stato Sez. II n. 8007 del 1 dicembre 2021
Urbanistica.Fiscalizzazione dell’abuso edilizio
Il presupposto per l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (fiscalizzazione dell’abuso edilizio), è dato dalla sussistenza di vizi formali del procedimento, che risultino in concreto non rimuovibili. Deve constatarsi l’inesistenza del presupposto dei procedimenti conclusi con i titoli annullati, in quanto avviati in base a falsa rappresentazione della realtà. Il mendacio non è equiparabile a vizio formale e l’invocata fiscalizzazione contrasterebbe con il principio di carattere generale che esclude la possibile di conformazione degli effetti di quanto dichiarato falsamente.
Cass. Sez. III n. 46194 del 17 dicembre 2021 (CC 23 nov 2021)
Pres. Di Nicola Est. Liberati Ric. Famao
Urbanistica.Potere sussidiario di intervento del prefetto nella esecuzione della demolizione
La modifica apportata all’art. 41 d.P.R. 380/2001 citato non ha, sottratto alcuna attribuzione al giudice dell’esecuzione, ma ha solamente disciplinato il potere di intervento sussidiario, per il caso di inerzia dei comuni competenti, del Prefetto, tenendo conto della sentenza n. 196 del 2004 della Corte costituzionale, con la quale, tra l’altro, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 49 ter dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, che attribuiva all'autorità prefettizia la competenza a far effettuare le demolizioni conseguenti ad abusi edilizi, in quanto tale disposizione sottraeva al comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione, senza che vi fossero ragioni che imponevano l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale. Proprio in considerazione di tale intervento della Corte costituzionale, il legislatore ha disciplinato il potere sussidiario di intervento del prefetto nella esecuzione della demolizione, prevedendolo nel caso di inerzia del comune competente, e cioè in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, ma non ha in alcun modo inciso sulle attribuzioni del giudice dell’esecuzione in ordine alla eventuale sospensione o revoca (nei casi anzidetti) dell’ordine di demolizione delle opere abusive impartito con la sentenza di condanna.
Consiglio di Stato Sez. II n. 8126 del 6 dicembre 2021
Caccia e animali.Piano faunistico venatorio e siti di importanza comunitaria
L’art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 dispone che, nella pianificazione e programmazione territoriale, si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, quindi impone ai proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, di predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La riportata disposizione si limita a prescrivere al soggetto proponente (in questo caso) del piano faunistico-venatorio, di predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito (di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione), tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; dunque non preclude affatto che la valutazione di incidenza riguardi anche i siti già esistenti. Anzi è del tutto ragionevole che, proprio in ragione della novità del piano proposto, la valutazione di incidenza sia estesa a qualunque sito, sia esso di nuova individuazione o preesistente.
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