Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. I n. 2672 del 25 novembre 2021
Beni Ambientali.Piano di Ente Parco Nazionale
E' illegittima l’approvazione di un Piano di un Ente Parco Nazionale, assumendo rilievo la carenza del parere obbligatorio che l’Ente Parco è tenuto per legge a rendere in ordine alle osservazioni provenienti dai soggetti interessati tra cui, in primis, lo stesso ente comunale interessato dai vincoli ambientali ricadenti nel proprio territorio, nonché la mancanza di intesa con un Comune limitatamente alle aree urbanizzate del territorio comunale, titolare del potere di co-gestione sulla conformazione urbanistica del territorio comunale interessato dai vincoli ambientali.
Cass. Sez. III n. 41180 del 12 novembre 2021 (CC 20 ott 2021)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. La Rosa
Urbanistica.Intervento effettuato su costruzione abusiva
Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. Il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) così come quello della s.c.i.a., non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8368 del 15 dicembre 2021
Rifiuti.Impossibilità di recupero di materiale edile contenente amianto
Le disposizioni applicabili alla fattispecie, escludono la recuperabilità, se contenenti amianto, dei “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali” (par. 7.1. dell’allegato 1 al D.M. 5.2.1998). Si tratta di una opzione del legislatore, insindacabile nel merito la quale, da un lato, è conforme al principio di precauzione, dall’altro costituisce il logico sviluppo della scelta risalente alla l. n. 257 del 1992, secondo la quale “Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” (art. 1, comma 2). [...] Deve pertanto convenirsi con la difesa dell’Agenzia che le fonti normative richiedono inequivocabilmente, ai fini dell’eventuale riutilizzo dei rifiuti in esame, la totale assenza di amianto, da accertarsi attraverso l’impiego delle migliori tecniche attualmente disponibili. Il tentativo della ricorrente di operare une diversa ricostruzione del dato normativo si fonda sull’impropria applicazione alla materia del c.d. “end of waste” di disposizioni dettate ad altri fini e che hanno un distinto campo di applicazione (fattispecie relativa ad un provvedimento con cui ARPAE E-R aveva dinegato la proposta di una Società che, nell’ambito di un procedimento di bonifica, intendeva riutilizzare alcuni materiali contenenti amianto residuati dal proprio intervento). (segnalazione e massima Avv. A. Tolone)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7013 del 19 ottobre 2021
Urbanistica.Vincoli conservativi disposti dallo strumento urbanistico generale
Il PRG può recare previsioni vincolistiche incidenti su complessi di edifici (ma anche su singoli immobili) ogni volta che tale scelta si appalesi come rivolta non già alla tutela autonoma degli immobili ex se considerati bensì al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che gli stessi assumono nel contesto dell’assetto territoriale
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8300 del 13 dicembre 2021
Rifiuti. Giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento del danno per omessa adozione di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale
È devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno causato dall’omessa adozione da parte del Comune di un provvedimento di rimozione di rifiuti abbandonati sua area di proprietà comunale, sulla quale il ricorrente debba procedere a interventi di riparazione di una condotta idrica dallo stesso gestita, trattandosi di responsabilità conseguente all’omesso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di un potere autoritativo discrezionale (nella specie quello di cui all’art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ai sensi dell’art. 7 c.p.a., rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo, ma quella di interesse legittimo pretensivo
Cass. Sez. III n. 43332 del 25 novembre 2021 (UP 30 sett 2021)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. Sabatino
Urbanistica.Reati edilizi e rapporto di coniugio
In tema di reati edilizi, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro può essere rilevata sulla base di oggettivi elementi di valutazione quali il comune interesse all'edificazione, il regime di comunione dei beni, l'acquiescenza all'esecuzione dell'intervento, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione dei lavori, la presentazione di istanze o richieste concernenti l'immobile o l'esecuzione di attività indicative di una partecipazione all'attività illecita.
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