Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 45982 del 15 dicembre 2021 (CC 12 nov 2021)
Pres. Rosi Est. Scarcella Ric. Maganuco
Urbanistica. Procedura di fiscalizzazione dell’illecito edilizio
La procedura c.d. di fiscalizzazione dell’illecito edilizio di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 non è applicabile nel caso in cui sia intervenuta condanna per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia. Detta procedura trova infatti applicazione solo in caso di interventi ed opere realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo all'intervento edilizio e di interventi di ristrutturazione eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, i quali, ex lege, devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso. Se, tuttavia, risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 33 e 34 prevede la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell'illecito edilizio. L'impossibilità di demolire deve essere fatta valere dall'interessato e accertata dal Comune nella fase successiva all'ingiunzione, ovvero quando si perviene all'emissione dell'ordine di demolizione. La fiscalizzazione dell'illecito edilizio consiste nell'applicare una sanzione pecuniaria: a) per interventi in parziale difformità dal permesso di costruire, su immobili a uso residenziale, pari al doppio del costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità dal permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34); b) per interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, su immobili a uso residenziale, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 33).
Consiglio di Stato Sez. II n. 8141 del 6/12/2021
Elettrosmog.Installazione impianti e compatibilità paesaggistica.
Un atto di pianificazione preordinato ad individuare le aree destinate ad ospitare gli impianti per le emittenti radiotelevisive comporta che la valutazione di compatibilità con le norme di tutela paesaggistico-ambientale (e con i divieti indicati nella normativa regionale) non può che riguardare i “siti” e non i singoli impianti.
Cass. Sez. III n. 45983 del 15 dicembre 2021 (CC 12 nov 2021)
Pres. Rosi Est. Scarcella Ric. De Falco
Beni culturali.Beni provenienti dalle collezioni numismatiche
Con riferimento ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che gli oggetti commercializzati provengono da campagne di scavo anteriori all'entrata in vigore della l. 20 giugno 1909, n. 364, ovvero siano di provenienza delittuosa (furtiva, ad esempio)
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1631 del 15 novembre 2021
Rifiuti.Ordinanze di bonifica di siti inquinati
Una ordinanza di bonifica di siti inquinati è illegittima per l’incompetenza del dirigente comunale che ha emanato l’atto, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, che così testualmente statuisce: “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”
Una «lettura grossiana» alle operazioni di recupero dei rifiuti? Oltre i rifiuti CER 191212: tra pianificazione e gestione
di Alberto PIEROBON
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7448 del 9 novembre 2021
Urbanistica.Istanza di sanatoria e ordinanza di demolizione
È illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive emessa in pendenza della già avvenuta presentazione di una domanda in sanatoria, ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001 , poiché nelle more della definizione di tali domande tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi.
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