Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4974 del 7 agosto 2020
Ambiente in genere.VAS
Il legislatore ha configurato un sistema articolato da piani, programmi e progetti per i quali rispettivamente la VAS è obbligatoria, piani per i quali la VAS è soltanto eventuale, piani esclusi dall’applicazione della procedura in questione. Con riferimento ai piani attuativi e alla loro ricomprensione nell’ambito applicativo della VAS emergono non pochi elementi di giudizio che depongono nel senso sfavorevole alla tesi ermeneutica della loro ricomprensione qualora si sia in presenza di particolari presupposti soggettivi ed oggettivi in ragione dei quali è possibile l’assoggettabilità di detti piani alla verifica di sostenibilità ambientale. La VAS infatti può ritenersi non necessaria solo qualora il piano attuativo sia sostanzialmente riproduttivo delle previsioni della pianificazione sovraordinata.
Cass. Sez. III n. 24974 del 2 settembre 2020 (UP 10 lug 2020)
Pres. Izzo Est. Scarcella Ric. Restivo
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cp e confisca
All’annullamento senza rinvio, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di merito perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis, c.p non segue la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta a norma dell’art. 260 – ter, co. 5, d. lgs. n. 152 del 2006, atteso che tale ultima disposizione, prevede che la confisca “..consegu(a) obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 256”. Il riferimento al solo “accertamento del reato”, quale condicio sine qua non per l’operatività della confisca obbligatoria, deve essere inteso nel senso che per l’adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e, del resto, l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis, c.p., non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità.
TAR Toscana Sez. II n. 996 del 6 agosto 2020
Rifiuti.Materiali di riporto
E' necessaria l'esecuzione dei “test di cessione” effettuati sui materiali di riporto, giacché correla all’esito di tali test differenti conseguenze giuridiche nonché operative: anche in caso di rispetto dei limiti propri del test di cessione è comunque necessario rispettare quanto previsto dalla normativa sulle bonifiche dei siti contaminati, mentre in caso di accertato mancato rispetto dei suddetti limiti i materiali di riporto sono assimilati a sorgenti di contaminazione ed il legislatore indica quali sono i precisi trattamenti tecnici da eseguire.
Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 3 settembre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte – Articolo 1, paragrafo 3 – Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “sottoprodotti” – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 3, punto 1 – Nozione di “sottoprodotti di origine animale” – Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali»
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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